Sentenza n. 519/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento - della nota telematica ministeriale trasmessa a mezzo pec del 9 aprile 2025, con la quale è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione degli esiti relativi alla correzione delle prove scritte, risultati disponibili nell'area riservata del portale dedicato; - della comunicazione ministeriale n. -OMISSIS- resa nota con la suindicata pec del 9.4.2025 nell'area riservata del portale dedicato, con la quale è stato reso noto il punteggio attribuito (15), il numero busta assegnata-OMISSIS-e l'esito finale (non ammesso): - dell'elenco degli ammessi all'orale dell'esame all'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, nella parte in cui la ricorrente è rimasta esclusa, ove necessario; - dell'eventuale ulteriore provvedimento di non idoneità e di conseguenziale non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione in contestazione, sessione 2024, non conosciuto; - del “verbale correzione elaborati” della I Sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, relativo alla seduta del 30.1.2025, nella parte concernente la valutazione assegnata all'elaborato (diritto civile) contenuto nella busta n. -OMISSIS-, assegnata alla ricorrente; nonché per l'accertamento e per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il superamento della prova scritta e per la conseguente ammissione con riserva a sostenere la prova orale ai fini del conseguimento della relativa abilitazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale dell'esame di abilitazione forense, per mancato superamento della prova scritta di diritto civile con punteggio 15
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la comunicazione ministeriale del 9 aprile 2025 relativa agli esiti della correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, il punteggio attribuito all'elaborato di diritto civile, pari a 15, il verbale di correzione e gli atti conseguenti, chiedendo l'annullamento dell'esclusione dalla prova orale e l'accertamento dei presupposti per il superamento della prova scritta, con conseguente ammissione con riserva all'orale. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti contro la valutazione della commissione.
La decisione
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito la legittimità della valutazione dell'elaborato, del verbale di correzione o dell'esclusione dalla prova orale. Le spese processuali sono state compensate in ragione della qualità delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
Richiamato quale base processuale della decisione resa in forma semplificata.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le censure rivolte contro l'atto impugnato.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese processuali avuto riguardo alla qualità delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →