Sentenza n. 415/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -della nota del Comune di Corato (BA), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0279188 del 31.12.2024, trasmessa in pari data; -della nota del Comune di Corato (BA), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), prot. n. 0005668/2025 del 31.1.2025, trasmessa in pari data; -della nota del Comune di Corato (BA), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0173584 del 28.11.2023, trasmessa in pari data; - di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e/o consequenziali ancorché non conosciuti comunque lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del SUAP del Comune di Corato che hanno richiesto, quale condizione per il rilascio del provvedimento unico autorizzativo edilizio-produttivo, la cessione al Comune delle aree destinate a standard parcheggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto il rilascio di un provvedimento unico autorizzativo per la realizzazione di un capannone destinato a laboratorio in zona Dc Commerciale, disciplinata da un piano particolareggiato che rinvia, per gli standard a parcheggio, all'art. 5, comma 1, n. 2, del d.m. n. 1444/1968. Nel corso dell'istruttoria il Settore urbanistica aveva prospettato la possibilità di soddisfare lo standard mediante asservimento delle aree all'uso pubblico, con mantenimento della proprietà privata, convenzione e corresponsione di una somma. La società aveva quindi stipulato un atto notarile di assoggettamento all'uso pubblico. Successivamente il SUAP ha richiesto il frazionamento e la cessione delle aree al Comune. Con il ricorso sono stati dedotti, in primo luogo, l'incompetenza del SUAP, sostenendo che esso avrebbe dovuto limitarsi a recepire le valutazioni del Settore urbanistica competente; in secondo luogo, l'erroneità della richiesta di cessione, sul rilievo che né la normativa generale né gli strumenti urbanistici avrebbero imposto necessariamente la cessione delle aree, nonché la contraddittorietà della determinazione rispetto alle precedenti indicazioni del Settore urbanistica e la violazione della parità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito e lo ha dichiarato in parte inammissibile. Ha ritenuto impugnabili le note del SUAP, pur qualificandole come comunicazioni endoprocedimentali aventi natura di arresto procedimentale. Ha escluso l'incompetenza del SUAP: l'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 160/2010 gli attribuisce una competenza istruttoria propria, mentre l'art. 7, comma 2, gli assegna l'adozione del provvedimento conclusivo; inoltre, il regolamento non attribuisce natura vincolante ai pareri degli altri uffici. Il SUAP può quindi discostarsi motivatamente dalle valutazioni del Settore urbanistica, assumendo la responsabilità della determinazione finale. La censura relativa all'erroneità della richiesta di cessione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché l'atto era fondato su due autonome ragioni — rispetto degli strumenti urbanistici e coerenza con la prassi dell'ente in casi analoghi — e la ricorrente aveva contestato adeguatamente soltanto la prima. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto che il rinvio degli strumenti urbanistici all'art. 5 del d.m. n. 1444/1968 non imponesse necessariamente la cessione delle aree: sono astrattamente ammissibili modalità equivalenti di reperimento degli standard. Tuttavia, la scelta tra tali modalità spetta all'amministrazione e non al privato, il quale è portatore di un interesse proprietario potenzialmente confliggente con l'interesse pubblico. La cessione costituisce, in linea generale, la modalità preferibile perché assicura la disponibilità pubblica delle aree e la stabilità della destinazione anche rispetto alle vicende proprietarie e agli inadempimenti del privato. Perciò la richiesta di cessione non necessita di una motivazione particolarmente dettagliata; è invece la scelta della modalità alternativa a richiedere una motivazione specifica. Nel caso concreto, il SUAP aveva comunque richiamato la prassi dell'ente e l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra operatori economici. Il TAR ha inoltre escluso la contraddittorietà, ritenendo legittimo che l'amministrazione modifichi una precedente posizione a seguito di un più approfondito esame o della verifica di un precedente errore. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, n. 2, d.m. n. 1444/1968
parcheggi e verde secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444 art. 5 co. 1, n. 2
La disposizione sugli standard a parcheggio non impone necessariamente che le aree siano cedute in proprietà al Comune; sono ammissibili modalità equivalenti di reperimento dello standard, ferma la competenza dell'amministrazione nella scelta della modalità concretamente idonea a soddisfare l'interesse pubblico.
art. 5, comma 6, d.P.R. n. 160/2010
Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie
L'uso dell'avverbio "anche" presuppone una competenza istruttoria propria e autonoma del SUAP, che non è vincolato alle richieste degli altri uffici comunali.
art. 7, comma 2, d.P.R. n. 160/2010
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni
La disposizione incardina formalmente nel SUAP la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo; ne deriva che il SUAP mantiene la responsabilità del contenuto della decisione e può discostarsi motivatamente dai pareri endoprocedimentali.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del provvedimento unico tramite SUAP, il SUAP dispone di una competenza istruttoria propria e autonoma e adotta il provvedimento conclusivo; le valutazioni degli altri uffici comunali coinvolti non sono vincolanti, salvo il rispetto delle ordinarie regole di legittimità e dell'obbligo di motivare il dissenso rispetto a un parere qualificato.
- Quando la disciplina urbanistica rinvia agli standard di cui all'art. 5 del d.m. n. 1444/1968, il soddisfacimento dello standard a parcheggio non richiede necessariamente la cessione delle aree in proprietà pubblica, potendo essere realizzato mediante modalità giuridiche equivalenti, purché idonee ad assicurare effettivamente la destinazione e l'uso pubblico.
- La scelta tra cessione delle aree e modalità alternative di soddisfacimento degli standard spetta all'amministrazione e non può essere rimessa al privato interessato, poiché la conservazione della proprietà privata può porsi in conflitto con l'interesse pubblico alla stabile disponibilità e fruizione delle aree.
- La cessione delle aree a standard costituisce, in linea generale, la modalità preferibile e non richiede una motivazione analitica particolare; una motivazione specifica è invece necessaria quando l'amministrazione scelga una modalità alternativa, dovendo dimostrarne l'equivalenza e l'idoneità rispetto all'interesse pubblico.
- La modifica di una precedente determinazione istruttoria non integra, di per sé, contraddittorietà o violazione dell'affidamento quando derivi da un più approfondito esame della fattispecie o dalla verifica di un precedente errore dell'amministrazione, purché la nuova decisione sia legittima e adeguatamente motivata.
- Quando un atto amministrativo è fondato su più ragioni autonome e il ricorrente ne contesta soltanto alcune, la censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale eliminazione delle ragioni contestate non determinerebbe comunque il venir meno dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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