Cassazione Civile, Ordinanza n. 35639/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti della scuola di ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con l'amministrazione per lo svolgimento di funzioni di collaboratore scolastico o docente. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo, per una delle ricorrenti, che la successiva stabilizzazione mediante immissione in ruolo avesse eliminato le conseguenze dell'abuso, e per gli altri due ricorrenti che i contratti fossero stati utilizzati per coprire vacanze dell'organico di fatto, con conseguente insussistenza di danno. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione delle regole sul risarcimento del danno nella materia dei contratti a termine scolastici, anche alla luce dei principi di equivalenza ed effettività della tutela; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del ristoro quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; 3) illegittimità costituzionale della medesima esclusione in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il giudice d'appello valorizzato eccezioni e difese del Ministero che, secondo i ricorrenti, sarebbero state nuove e non proponibili in appello, oltre a contestare un preteso difetto di allegazione/prova sulle ragioni occasionali del ricorso ai termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo e terzo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata e non vi erano ragioni per mutarla né per rimettere la questione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo state riportate nel ricorso le parti essenziali degli atti e delle decisioni di merito necessarie al controllo della censura. La Corte ha inoltre ribadito che la stabilizzazione può operare come fatto estintivo rilevabile anche d'ufficio se emerge dagli atti, e che l'accertamento sulla contestazione/non contestazione dei fatti appartiene al giudice di merito. Spese integralmente compensate per la complessità della questione; posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamo al vizio di violazione di legge dedotto dai ricorrenti
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e non vi sono elementi per mutarla
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella fase camerale
regola procedurale per la definizione camerale del ricorso
art. 345 c.p.c.
divieto di domande, eccezioni e documenti nuovi in appello invocato dai ricorrenti
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c.
rinvio alla motivazione per relationem
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c.
rinvio alla motivazione per relationem
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 107/2015, art. 1
citato nella motivazione di merito
la stabilizzazione della dipendente è stata considerata idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze
L. n. 124/1999, art. 4, comma 1
richiamata nel primo motivo
norma invocata dai ricorrenti in tema di contratti a termine nella scuola
Direttiva 1999/70/CE
richiamata nei motivi secondo e terzo
invocata per contestare la compatibilità dell'esclusione del risarcimento in presenza di stabilizzazione
Clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
richiamata nel terzo motivo
invocata come parametro di tutela contro l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine
art. 3 Cost.
richiamato nel terzo motivo
invocato quale parametro di legittimità costituzionale
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato nel terzo motivo
invocato in relazione alla direttiva europea e alla Convenzione europea
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato nel terzo motivo
invocato nel terzo motivo quale parametro convenzionale
Massime di principio
- La stabilizzazione del lavoratore assunto a termine può operare come fatto estintivo idoneo a escludere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti, se emerge dagli atti di causa e senza necessità di una specifica eccezione in senso proprio.
- In materia di contratti a termine nella scuola, quando la decisione di merito si conforma alla giurisprudenza consolidata di legittimità, il ricorso che pretenda un nuovo intervento nomofilattico, costituzionale o eurounitario è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- L'eccezione relativa a un fatto estintivo non è necessariamente un'eccezione in senso stretto: può essere dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché risulti dagli atti processuali.
- La censura per violazione del divieto di domande o eccezioni nuove in appello richiede che il ricorso per cassazione riporti in modo autosufficiente gli atti e i passaggi essenziali necessari a verificare la denunciata novità; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'accertamento della contestazione o non contestazione di un fatto è rimesso al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
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