Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2623/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione Tarsu anno 2010 relativo ad aree commerciali, uffici e parcheggi. La ricorrente contestava la debenza della tassa sostenendo: (i) il Comune non aveva istituito/attivato il servizio di raccolta rifiuti nella zona; (ii) i rifiuti prodotti dall'ipermercato e dalle aree di vendita sarebbero rifiuti speciali (imballaggi terziari/secondari) non assimilabili agli urbani in assenza di regolamento comunale di assimilazione e pertanto non soggetti a Tarsu; (iii) errori di motivazione e omissioni su deduzioni relative ai garage e alla denuncia ex art.70 d.lgs.507/93.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi: (a) la qualificazione dei rifiuti da attività commerciale come speciali ex lege e la rilevanza del potere comunale di assimilazione ai sensi dell'art.21 d.lgs.22/1997 (salvo diverse disposizioni), per cui la prova dell'esistenza di un regolamento comunale che assimilasse i rifiuti spetta al Comune quando invoca la tassa; (b) tuttavia la ricorrente non ha assolto l'onere di denuncia e di prova richiesto dall'art.70 d.lgs.507/1993 e dalla giurisprudenza per ottenere l'esclusione o la riduzione della superficie imponibile (ovvero la prova dell'autosmaltimento e della quantità di rifiuti avviati al recupero). Quanto alla riduzione per mancato o difettoso servizio di raccolta, la Corte ha evidenziato che la riduzione è possibile solo con specifica prova del disservizio e del suo impatto, onere che grava sul contribuente. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi)

    art. 7, comma 3, lett. f; art. 21, comma 2, lett. g; art. 21, comma 7

    I rifiuti provenienti da attività commerciale sono rifiuti speciali ex lege; l'art.21 attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani stabilendo criteri quantitativi/qualitativi; l'art.21, comma 7 consente esonero dalla privativa in caso di avvio al recupero.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)

    art. 184, comma 3, lett. e; art. 195; art. 198, comma 2, lett. g

    Ripropone la qualificazione di rifiuti speciali per le attività commerciali e rimanda a criteri e decreti tecnici per l'assimilazione; conferma che l'assimilazione avviene secondo criteri stabiliti dalla legge e da decreti ministeriali e regolamenti comunali.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Tarsu)

    art. 59, commi 4 e 6; art. 62, commi 2 e 3; art. 70

    Prevede riduzione del tributo in caso di grave disservizio nella raccolta (art.59) con onere probatorio a carico del richiedente la riduzione; art.62/63 regolano esclusioni dalle superfici tassabili per aree in cui si formano di regola rifiuti speciali; l'art.70 impone la denuncia iniziale e di variazione da parte dell'utente per ottenere l'esclusione o diversa quantificazione.

  • Legge n. 146/1994

    Aveva introdotto una assimilazione ope legis di alcuni rifiuti speciali agli urbani, ma è stata poi abrogata; la Corte ricorda l'effetto abrogativo successivo.

  • Legge n. 128/1998

    Ha abrogato l'art.39 della L.146/94, ripristinando il ruolo dei regolamenti comunali e l'operatività dell'art.21 del D.Lgs.22/1997 in tema di assimilazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disciplina del contenzioso tributario)

    Norma citata sul requisito di autorizzazione per gli uffici periferici a proporre appello; la Corte ha ritenuto la disposizione non applicabile agli enti locali nell'attuale assetto (rilevanza limitata nel caso).

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato in relazione ai principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale, giustificando la decisione della Corte di decidere nel merito anziché cassare con rinvio quando possibile.

Massime di principio

  • Se il Comune pretende la Tarsu su rifiuti prodotti da attività commerciali, spetta al Comune provare l'esistenza di un regolamento comunale che abbia assimilato quei rifiuti agli urbani; in assenza di tale regolamento la pretesa impositiva è debole.
  • Il contribuente che intende ottenere esclusioni o riduzioni della base imponibile (aree dove si producono rifiuti speciali) ha l'onere di presentare la denuncia prevista dall'art.70 d.lgs.507/1993 e di fornire prova documentale della natura speciale dei rifiuti, della delimitazione delle aree interessate e dell'eventuale autosmaltimento o avvio al recupero.
  • Gli imballaggi terziari (e, in alcuni casi, gli imballaggi secondari) sono normalmente considerati rifiuti speciali non assimilabili; i Comuni che in passato li avevano assimilati nei regolamenti possono trovarsi in contrasto con la normativa successiva e la giurisprudenza li disapplica in parte qua.
  • La richiesta di riduzione della tassa per irregolare o mancato servizio di raccolta richiede prova puntuale del periodo, della zona e dell'entità del disservizio: non basta la generale notorietà del problema; l'onere probatorio grava sul richiedente la riduzione.
  • Un locale adibito a garage o parcheggio non è automaticamente esente dalla tassazione: occorre prova specifica che in tale locale, per natura, destinazione o condizioni di non utilizzabilità, non si formino rifiuti urbani di regola.
  • In giudizio, se la sentenza di merito è carente di motivazione su questioni di diritto che non richiedono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito per ragioni di economia processuale anziché cassare con rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.