Cassazione Civile, Ordinanza n. 12377/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con una società, a decorrere dall'8 maggio 2017, nonostante la stipulazione, tra maggio 2017 e dicembre 2018, di diversi contratti di consulenza autonoma per attività di grafico pubblicitario. La Corte d'appello aveva escluso la subordinazione per difetto di prova dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della società e aveva inoltre negato l'operatività della presunzione di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 69-bis del d.lgs. n. 276 del 2003. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe letto in modo distorto le risultanze istruttorie, valorizzando circostanze di fatto non provate e non condivise dalle testimonianze e dalla documentazione, tra cui il dato che egli avrebbe cessato i precedenti clienti lavorando solo per la società e un preteso errore nell'apprezzamento del sistema CAD utilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente costruite come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti storici già esaminati dal giudice di appello. Ha inoltre osservato che non erano stati dedotti vizi motivazionali nei ristretti limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile). Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
È richiamato come norma di riferimento per la nozione di lavoro subordinato, ma la censura che ne invocava la violazione è stata ritenuta in realtà volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 2222 c.c.
È richiamato come norma di riferimento per il lavoro autonomo; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, poiché considera il motivo diretto a contestare l'accertamento di fatto.
art. 115 c.p.c.
È evocato nel motivo per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché sostanzialmente sollecitava una rivalutazione delle prove.
art. 360 c.p.c.
La Corte afferma che il ricorrente ha formalmente invocato i vizi di violazione di legge e di motivazione, ma in sostanza ha chiesto una nuova lettura del merito, non consentita in cassazione.
art. 69-bis d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato dalla sentenza di merito per escludere la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza delle condizioni ostative previste dalla norma.
art. 91 c.p.c.
È richiamato per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei casi estremi elaborati dalle Sezioni Unite, non comprendendo la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove: se la censura mira a sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammessa solo nei limiti ristretti della motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è più sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o semplicemente non condivisa.
- Nel discrimine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, il nucleo decisivo resta la prova dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro; la mera prospettazione di indici fattuali alternativi non consente in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La presunzione speciale di collaborazione coordinata e continuativa può essere esclusa quando risultino accertati i presupposti ostativi previsti dalla disciplina applicabile, come l'elevato contenuto professionale dell'attività e il superamento della soglia reddituale indicata dalla legge.
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