Ordinanza n. 37/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Verbale di gara n. 6 in data 12/08/2025 con cui il Responsabile del Settore VII - Terzo settore del Comune di Sezze, nonché R.U.P. della procedura di gara, ha escluso la Dussmann Service S.r.l. dalla procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E ed ha dichiarato come migliore offerta quella dell'operatore economico BioRistoro Italia S.r.l.; - della Determinazione del Comune di Sezze, Terzo settore, n. 509, Reg. n. 139 del 12/08/2025, di approvazione delle risultanze di gara ed aggiudicazione del servizio in favore di BioRistoro Italia S.r.l.; - della Comunicazione in data 12/08/2025 di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. d), del D.Lgs. 36/2023 in favore di BioRistoro Italia S.r.l.; - del provvedimento in data 21/07/2025 con il quale il R.U.P. ha chiesto a Dussmann Service S.r.l. di trasmettere i contratti attestanti la proprietà o disponibilità dei centri di cottura dando atto che la relativa mancanza o inidoneità avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura d'appalto; - del provvedimento in data 04/08/2025 con cui il R.U.P. ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione dall'appalto nei confronti di Dussmann Service S.r.l.; - dei provvedimenti, non conosciuti, con cui il R.U.P. ha accertato il possesso dei requisiti di esecuzione in capo a BioRistoro Italia S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, tra il Comune di Sezze e BioRistoro Italia S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall'Ecc.mo T.A.R.; nonchè per l'accertamento del diritto di Dussmann Service S.r.l. ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa, e per la conseguente condanna del Comune in via principale: ad adottare gli atti (provvedimento di aggiudicazione ed atti connessi) conseguenti all'accertamento giudiziale del diritto di Dussmann Service ad essere dichiarata aggiudicataria della procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E; in via subordinata: a disporre l'esclusione dalla procedura di gara di BioRistoro S.r.l. e, per l'effetto, a rinnovare l'intera procedura; in via di ulteriore subordine: a rinnovare il procedimento di verifica dei requisiti di esecuzione dell'appalto in capo a BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel presente ricorso; in via di estremo subordine: ad attivare, ovvero rinnovare, il procedimento di verifica del costo della manodopera indicato in offerta da BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel presente ricorso; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bioristoro Italia s.r.l. il 30\10\2025: per l’annullamento in parte qua - del Verbale di gara n. 6 in data 12/08/2025 con cui il Responsabile del Settore VII – Terzo settore del Comune di Sezze, nonché R.U.P. della procedura di gara, ha escluso la Dussmann Service S.r.l. dalla procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E; - del provvedimento prot. 23980 in data 21/07/2025 con il quale il R.U.P. ha chiesto a Dussmann Service S.r.l. di trasmettere i contratti attestanti la proprietà o disponibilità dei centri di cottura dando atto che la relativa mancanza o inidoneità avrebbe determinato l’esclusione dalla procedura d’appalto; - del provvedimento prot. 25411 in data 4/8/2025 con cui il R.U.P. ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dall’appalto nei confronti di Dussmann Service S.r.l.; - della nota prot. 25446 del 4/8/2025 del Comune di Sezze; - di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento ai verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5 di valutazione delle offerte e relative schede riepilogative dei punteggi assegnati; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alla verifica dei requisiti di esecuzione dell'aggiudicataria, concernenti la disponibilità dei centri di cottura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di refezione scolastica e del servizio per gli utenti di un centro diurno per disabili, l'impresa ricorrente, inizialmente risultata prima classificata, è stata esclusa per il ritenuto mancato possesso del requisito di esecuzione relativo alla proprietà o disponibilità di un centro di cottura principale e di uno emergenziale. L'impresa ha impugnato l'esclusione e l'aggiudicazione disposta in favore della seconda classificata, deducendo anche, in via subordinata, l'assenza del medesimo requisito in capo all'aggiudicataria e, in via ulteriormente subordinata, l'omessa verifica del costo della manodopera offerto da quest'ultima. Dopo avere proposto il ricorso principale, la ricorrente ha chiesto di accedere alla documentazione relativa alla verifica della disponibilità dei centri di cottura dell'aggiudicataria. Il Comune ha negato l'accesso ritenendo l'istanza inammissibile per difetto di interesse, in ragione dell'esclusione dalla gara. L'impresa ha quindi proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo la violazione delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e della l. 241/1990 in materia di accesso, trasparenza, pubblicità, concorrenza, buona fede e diritto di difesa, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'istanza di accesso. Nel corso del giudizio, infatti, la stazione appaltante ha chiarito che nessuna verifica relativa alla disponibilità dei centri di cottura da parte dell'aggiudicataria era stata svolta. L'istanza aveva ad oggetto proprio gli atti di tale verifica; pertanto, secondo il giudice, non esistevano documenti ostensibili e la decisione sull'accesso non avrebbe potuto procurare alcuna utilità concreta alla ricorrente. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio pendente l'istanza relativa all'accesso ai documenti amministrativi; nel caso concreto, la domanda è stata dichiarata priva di interesse perché l'amministrazione ha dichiarato l'inesistenza dei documenti richiesti.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato dal Comune quale fondamento del diniego di accesso, ritenuto inammissibile per difetto di interesse in ragione dell'esclusione dell'impresa dalla gara; tale motivazione non è stata esaminata nel merito, poiché il TAR ha definito la domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 1, 3, 5 e 35 d.lgs. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi e delle regole in materia di contratti pubblici, accesso e diritto di difesa; il TAR non ne ha esaminato il merito.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'accesso; il TAR non ha deciso tali censure nel merito.
Massime di principio
- Una domanda di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione dichiara, nel corso del giudizio, che i documenti richiesti non esistono, poiché l'eventuale ostensione è divenuta oggettivamente impossibile e la decisione non può arrecare alcuna utilità concreta al richiedente.
- Quando l'accesso è richiesto con riferimento a una specifica attività di verifica amministrativa e la stazione appaltante dichiara di non aver svolto quella verifica, l'inesistenza degli atti oggetto dell'istanza esclude la permanenza dell'interesse alla decisione sull'accesso, senza necessità di esaminare le ulteriori censure relative al diniego originario.
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