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Sentenza

Sentenza n. 3030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 01116/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1116/2026, che aveva accolto l'appello del RTI contro l'ulteriore proroga tecnica del contratto di somministrazione di lavoro interinale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha proposto revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo l'omesso esame di un'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire del RTI Adecco-Randstad. Secondo il Ministero, il raggruppamento, in quanto contraente uscente, non avrebbe avuto interesse a contestare la proroga tecnica poiché l'appalto si sarebbe rivelato eccessivamente oneroso sotto il profilo tecnico-economico; diversamente dagli operatori concorrenti, non avrebbe agito a tutela della concorrenza. L'eccezione era stata formulata in primo grado, ma non era stata esaminata dal TAR. Nel precedente giudizio di appello il Ministero si era costituito con memoria di stile senza riproporla espressamente entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello. L'eccezione era stata richiamata soltanto in una successiva memoria per l'udienza pubblica, depositata oltre il termine e in modo generico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. L'eccezione di carenza di interesse, non esaminata dal TAR, avrebbe dovuto essere espressamente riproposta nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'appello e applicabile in forma dimidiata per il rito degli appalti. Poiché il Ministero si era costituito entro il termine con una memoria di stile priva della riproposizione dell'eccezione, essa doveva intendersi rinunciata. Il successivo richiamo contenuto nella memoria per l'udienza pubblica era comunque tardivo e, in ogni caso, generico, non qualificando espressamente il riferimento come riproposizione dell'eccezione non esaminata. Il giudice ha inoltre distinto il caso esaminato da un precedente della stessa Sezione, relativo a motivi di ricorso assorbiti, rilevando che l'art. 101, comma 2, c.p.a. ricomprende espressamente anche le eccezioni non esaminate. Non sussisteva quindi l'omesso esame dedotto ai fini della revocazione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.000, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato per l'applicazione della disciplina processuale del rito degli appalti e della dimidiazione dei termini.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio

    Le domande e le eccezioni non esaminate in primo grado devono essere riproposte espressamente nel giudizio di appello entro il termine decadenziale previsto; in mancanza, si intendono rinunciate.

  • art. 46 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 38 c.p.a., per individuare il termine di costituzione e la relativa dimidiazione nel rito degli appalti.

  • art. 106 d.lgs. 50/2016

    Nella sentenza oggetto di revocazione era stato ritenuto che la proroga tecnica fosse illegittima quando la gara per il nuovo contraente non fosse stata neppure bandita, non essendo in tal caso la gara in corso.

Massime di principio

  • Le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado devono essere espressamente riproposte nel giudizio di appello dalla parte diversa dall'appellante entro il termine previsto per la costituzione, a pena di rinuncia ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; non è sufficiente un generico richiamo alla posizione sostanziale della parte.
  • Nel rito degli appalti, il termine per la riproposizione delle eccezioni non esaminate in primo grado è soggetto alla dimidiazione dei termini processuali, sicché la riproposizione deve intervenire entro trenta giorni dalla notificazione dell'appello, quando tale termine risulti applicabile.
  • La riproposizione dell'eccezione deve essere formalmente riconoscibile ed espressa: un riferimento generico inserito nella parte narrativa di una memoria non consente di individuare con certezza la volontà di riproporre l'eccezione non esaminata e determina comunque la sua inammissibilità.
  • La disciplina dell'art. 101, comma 2, c.p.a. si applica anche alle eccezioni non esaminate in primo grado, non soltanto ai motivi di ricorso dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTermini e notificazione del ricorsoRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoAbuso del diritto e del processo

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