Cassazione Civile, Sentenza n. 11485/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedenti l’indennizzo)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il pagamento di euro 1.062,50 ciascuno per l’irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione iniziato davanti alla Corte d’appello di Perugia nel settembre 2010 e protrattosi sino all’ottobre 2014. Il magistrato designato dalla Corte d’appello di Firenze aveva accolto parzialmente la domanda; in sede di opposizione del Ministero, la Corte d’appello aveva poi respinto la domanda relativa alla fase di cognizione per decadenza, ritenendo decorso il termine semestrale dalla sentenza della Cassazione del 19 dicembre 2012, e aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale quanto alla fase esecutiva, indicando come competente la Corte d’appello di Perugia. Aveva inoltre condannato i richiedenti alle spese. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno contestato la separazione tra fase di cognizione e fase esecutiva, sostenendo che il procedimento presupposto dovesse essere considerato unitariamente e censurando la combinazione tra decisione di merito sulla prima fase e declaratoria di incompetenza sulla seconda. Con il secondo motivo hanno dedotto che, considerando unitario il processo, la definitività rilevante ai fini della decadenza dovesse coincidere con quella della fase esecutiva e che fosse quindi errato dichiarare tardiva la domanda per la sola fase di cognizione. Con il terzo motivo hanno contestato la condanna e la liquidazione delle spese, deducendo l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi e l’eccessività dell’importo di euro 1.000 rispetto ai minimi e massimi indicati nel ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19883 del 2019. Ai fini del termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001, la fase di cognizione che accerta il diritto all’indennizzo e l’eventuale fase esecutiva intrapresa contro lo Stato-debitore vanno considerate unitariamente: il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva, senza che questa debba necessariamente essere iniziata entro sei mesi dalla definitività della cognizione. La fase esecutiva inizia con la notificazione dell’atto di pignoramento e termina quando diviene definitiva la soddisfazione del credito indennitario. Nel calcolo della durata unitaria non si computa l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione, che può eventualmente rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione. Quanto alla competenza territoriale, nella disciplina applicabile ratione temporis, rileva il distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio presupposto. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito, poiché la statuizione accessoria è travolta dalla cassazione e le spese delle fasi precedenti dovranno essere nuovamente regolate dal giudice di rinvio in base all’esito finale. Il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia, peraltro, con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.
Ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’indennizzo, la cognizione e l’eventuale esecuzione contro lo Stato si considerano unitariamente; l’esecuzione decorre dalla notifica del pignoramento e si conclude con la definitività della soddisfazione del credito.
art. 3 L. n. 89/2001
In tal senso, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, nella specie ratione temporis applicabile secondo la formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio di equa riparazione presupposto, strutturato nella fase di cognizione sul diritto all’indennizzo e nella correlata fase esecutiva intrapresa nei confronti dello Stato.
Per la disciplina ratione temporis applicabile, la competenza territoriale sulla domanda di equa riparazione relativa al giudizio presupposto unitario, composto dalla cognizione e dalla correlata esecuzione contro lo Stato, si individua in base al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice presso il quale è stato introdotto quel giudizio.
art. 4 L. n. 89/2001
Quanto alla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, conv. dalla L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze nell’impugnato decreto, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.
Il termine semestrale di decadenza per chiedere l’equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva quando questa sia stata intrapresa, considerando unitariamente la fase di cognizione e quella esecutiva; non occorre iniziare l’esecuzione entro sei mesi dalla definitività della cognizione.
Massime di principio
- Ai fini dell’equa riparazione, il processo di cognizione che accerta il credito indennitario verso lo Stato e l’eventuale fase esecutiva intrapresa per soddisfarlo costituiscono un procedimento unitario.
- Quando sia stata intrapresa la fase esecutiva, il termine semestrale di decadenza per la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività di tale fase, senza che l’esecuzione debba essere iniziata entro sei mesi dalla definitività della cognizione.
- La fase esecutiva rilevante ai fini della durata del processo inizia con la notificazione dell’atto di pignoramento e termina quando diviene definitiva la soddisfazione del credito indennitario.
- Nel computo della durata unitaria del processo di cognizione e di esecuzione non si include l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione; tale intervallo può eventualmente rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione.
- Per individuare la corte d’appello competente sulla domanda di equa riparazione secondo la disciplina ratione temporis applicabile, si considera il distretto in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto il giudizio presupposto unitario, comprensivo della cognizione e della correlata esecuzione contro lo Stato.
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