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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale, notificata a mezzo p.e.c. in data 20 gennaio 2026, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a ottenere l’ostensione integrale e il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti costituenti il fascicolo istruttorio relativo ai pareri di congruità emessi dall’Ordine resistente in favore dell’Arch.-OMISSIS- (delibere n. 1809/1991, n. 1885/1992, n. 1886/1992), con ogni conseguenza di legge.

Giustizia amministrativa202600431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa ai fascicoli istruttori di tre pareri di congruità emessi nel 1991 e nel 1992

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico non economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto e l’accertamento del diritto all’ostensione integrale e al rilascio di copia di tutti gli atti relativi ai pareri di congruità individuati dalle delibere n. 1809/1991, n. 1885/1992 e n. 1886/1992. Hanno dedotto che la documentazione fosse necessaria per difendersi in procedure esecutive immobiliari e mobiliari, di valore complessivo superiore a 750.000 euro, derivanti da decreti ingiuntivi fondati sui suddetti pareri. L’istanza è stata giustificata con l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e con il diritto di accesso difensivo. I ricorrenti hanno inoltre dedotto la violazione dell’obbligo dell’Ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e hanno chiesto una tutela cautelare urgente. L’Ordine ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse attuale, concreto e diretto, rilevando che il contenzioso civile relativo alla debenza delle somme, all’autenticità dei documenti e alla validità dei rapporti sottostanti era stato definito da giudicati. Ha inoltre sostenuto che l’istanza fosse preordinata a un controllo generalizzato, generica e massiva, che la documentazione già reperibile fosse stata trasmessa ai richiedenti e che l’ulteriore documentazione, risalente a oltre trentatré anni prima, potesse non essere più detenuta né soggetta a obbligo di conservazione. Ha infine evidenziato che i pareri non avevano efficacia vincolante per il giudice civile, che aveva rideterminato autonomamente il credito mediante consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite. Il Collegio ha ritenuto insussistente un interesse attuale, concreto e diretto all’accesso. Le questioni che i ricorrenti intendevano riaprire — validità dei pareri, esistenza dei mandati, autenticità delle firme e correttezza delle liquidazioni — erano già state esaminate e definite da pronunce civili passate in giudicato. L’accesso non può essere utilizzato per eludere o rimettere in discussione il giudicato, né per procrastinare l’esecuzione di titoli giudiziali definitivi. Il giudice ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato un collegamento concreto tra ciascun documento richiesto e una specifica esigenza difensiva attuale; la richiesta si risolveva in un controllo generalizzato e in una domanda esplorativa, anche perché formulata in termini integrali e indeterminati rispetto a intere categorie documentali. È stata valorizzata anche la circostanza che l’Ordine avesse già trasmesso il fascicolo di 19 pagine contenente le delibere e gli allegati reperibili. Quanto alla documentazione istruttoria ulteriore, il TAR ha ritenuto rilevante la sua risalenza temporale e la possibile cessazione dell’obbligo di conservazione ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge n. 241/1990. Infine, l’eventuale ostensione è stata considerata comunque priva di utilità giuridica, poiché il giudice civile aveva determinato autonomamente il credito senza vincolarsi ai pareri dell’Ordine.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, l. 241/1990

    Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

    Il diritto di accesso presuppone che l’amministrazione sia ancora obbligata a detenere i documenti; per documentazione istruttoria risalente nel tempo può venire meno l’obbligo di conservazione.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

    È inammissibile una richiesta che, anziché essere funzionale alla tutela di una situazione giuridica concreta, mira a sindacare in modo esplorativo e generalizzato l’attività amministrativa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo richiede un bisogno conoscitivo concreto e attuale, nonché un collegamento effettivo tra i documenti richiesti e la specifica esigenza di tutela; non opera quando l’ostensione non può produrre alcuna utilità giuridica.

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    I ricorrenti hanno proposto domanda cautelare collegiale e monocratica per ottenere l’immediata ostensione, ma il decreto presidenziale monocratico del 9 marzo 2026 ha respinto l’istanza.

Massime di principio

  • L’accesso documentale non può essere utilizzato per rimettere in discussione situazioni giuridiche già definitivamente accertate da giudicati, né per eludere i limiti oggettivi del giudicato o procrastinare l’esecuzione di titoli giudiziali definitivi.
  • L’accesso difensivo richiede la dimostrazione di un bisogno conoscitivo concreto e attuale e di un nesso di strumentalità specifico tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; non è sufficiente il richiamo generico a esigenze difensive.
  • L’istanza di accesso è inammissibile quando, per ampiezza, genericità e indeterminatezza, si risolve in una richiesta esplorativa o in un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.
  • L’accesso non può essere ordinato se l’amministrazione non è più obbligata a detenere i documenti richiesti, in particolare quando si tratti di documentazione risalente e non soggetta a un obbligo vigente di conservazione.
  • L’accesso è privo di utilità giuridica quando i documenti richiesti riguardano atti amministrativi non vincolanti per il giudice civile e la situazione sostanziale controversa è stata autonomamente accertata e definitivamente regolata da pronunce giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoAbuso del diritto e del processoSopravvenuta carenza di interesse

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