Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009 nei confronti di una contribuente che svolgeva attività agricola, rettificando il reddito di impresa dichiarato a fronte di dichiarazioni quasi azzerate e di rilevanti movimentazioni bancarie emerse da indagini finanziarie. La CTP aveva accolto i ricorsi, ritenendo decisiva la mancata prova, da parte dell'ufficio, della disponibilità di terreni idonei a produrre il reddito accertato. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, affermando che per il 2007 e 2008 la contribuente non disponeva dei terreni e quindi non poteva produrre il reddito contestato, mentre per il 2009 riteneva superata la presunzione bancaria dalla documentazione prodotta dalla contribuente, valorizzando l'estraneità di alcuni versamenti e la destinazione dei prelievi alla ristrutturazione dell'abitazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando violazione delle norme sulle indagini bancarie e sull'onere della prova: ha sostenuto che la CTR aveva erroneamente ritenuto decisiva la mancanza di titolarità formale di terreni, quando invece l'accertamento si fondava sulle movimentazioni bancarie; che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare analiticamente ogni singolo movimento e non limitarsi a una valutazione globale; e che, anche per il 2009, la giustificazione fornita era generica e non idonea a vincere la presunzione legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, negli accertamenti bancari, opera una presunzione legale a favore dell'erario superabile solo con prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Le risultanze dei conti correnti bancari consentono all'amministrazione di presumere maggiori ricavi o redditi imponibili; il contribuente può superare la presunzione solo con prova analitica e specifica per ciascuna operazione.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione bancaria si estende alla generalità dei contribuenti, non solo ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.
art. 51, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
In materia IVA, le movimentazioni bancarie costituiscono base presuntiva per l'accertamento, con analogo riparto dell'onere della prova.
art. 6 TUIR
Richiamato dalla CTR per individuare le categorie reddituali, ma non ritenuto decisivo dalla Cassazione ai fini della presunzione bancaria.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova è invertito in presenza della presunzione legale derivante dalle indagini bancarie.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Cassazione ribadisce che la presunzione bancaria è legale e non semplice.
art. 2728 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni e onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura per nullità della sentenza e vizi motivazionali processuali.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo, in relazione ai poteri del giudice tributario.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo, con riferimento all'esame del merito e dei documenti nel processo tributario.
art. 277 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di decisione sul merito.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale di riferibilità a operazioni imponibili delle movimentazioni sui conti correnti del contribuente; tale presunzione non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
- Il contribuente può vincere la presunzione bancaria solo mediante una prova analitica e specifica, operazione per operazione, idonea a dimostrare che ciascun versamento o prelevamento non è collegato a fatti imponibili.
- Il giudice di merito, investito di un accertamento bancario, deve verificare rigorosamente le giustificazioni offerte per ogni singola movimentazione e darne conto in motivazione, senza arrestarsi a valutazioni generiche o globali.
- La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie si applica alla generalità dei contribuenti, non solo a chi sia formalmente titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- La dimostrazione di circostanze come la mancata disponibilità di terreni o una generica destinazione di somme ad altra finalità non è di per sé sufficiente a superare la presunzione, se non è collegata in modo puntuale alle singole operazioni contestate.
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