Sentenza del 07/11/2019 n. 28673 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato l'accertamento basato sullo studio di settore TG6TU, sostenendo che tale studio riguardasse la lavanderia industriale e non fosse applicabile alla sua specifica attività di noleggio di biancheria, priva di uno studio di settore specifico. Ha inoltre lamentato l'erronea valutazione della stagionalità dell'attività, desunta dalla CTR anche da un verbale della Guardia di Finanza relativo al precedente periodo d'imposta 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare dettagliatamente gli atti e i documenti sui quali fondava la censura, né aveva dimostrato adeguatamente la decisività della stagionalità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non risultava provato che la questione dell'inapplicabilità dello studio di settore fosse stata proposta davanti alla CTR e perché mirava comunque a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La contribuente è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese processuali, oltre agli ulteriori oneri e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa e insufficiente motivazione e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia
La censura relativa alla motivazione della sentenza deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza propri del giudizio di cassazione.
Art. 366, comma 6, c.p.c.
Chi ricorre per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, illustrandone il contenuto rilevante e la decisività. Il requisito non è soddisfatto con richiami generici a un verbale della Guardia di Finanza.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, in cassazione la violazione deve essere adeguatamente documentata, dimostrando che la questione era stata effettivamente sottoposta al giudice di merito.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Studio di settore TG6TU, approvato con D.M. 30 marzo 1999
Lo studio di settore è stato utilizzato dall'Amministrazione quale parametro per la ricostruzione dei ricavi e del reddito della società; la Corte non ha esaminato nel merito la sua concreta applicabilità, poiché le relative doglianze sono state ritenute inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che un documento o un verbale sia stato travisato: occorre indicarne con precisione il contenuto, la parte rilevante, le contestazioni già formulate nei gradi di merito e la decisività dell'errore.
- Le questioni relative all'applicabilità di uno studio di settore devono essere sollevate tempestivamente e in modo documentato davanti ai giudici di merito; se non risulta che siano state proposte in appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La stagionalità dell'attività, così come ogni altra circostanza idonea a giustificare lo scostamento dallo studio di settore, deve essere provata con elementi concreti, specifici e riferiti al periodo d'imposta contestato.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente i fatti, le prove o la corretta applicazione dello studio di settore al caso concreto, ma verifica soltanto vizi giuridici o motivazionali deducibili secondo le forme previste dalla legge.
- Una sentenza motivata per relationem a un verbale o ad altro documento può essere contestata solo dimostrando puntualmente perché il richiamo sia incompleto, erroneo o non pertinente rispetto alle specifiche contestazioni della parte.
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