Cassazione Penale, Sentenza n. 3071/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 20/06/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame relativa all'applicazione della misura della custodia cautelare (successivamente sostituita). La ricorrente deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria, sostenendo che le contestazioni si fondavano su una "piattaforma" inconsistente; manifestava altresì interesse alla decisione ai fini di una futura richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. È stato ritenuto che il termine per proporre il ricorso dovesse essere valutato in base alla ricezione dell'atto presso la cancelleria competente (Tribunale di Bologna): il ricorso era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna il 19/07/2022 mentre l'avviso di deposito era stato notificato il 21/06/2022, pertanto oltre il termine previsto dall'art. 311 c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre impugnazioni cautelari; la Corte ha ritenuto che il termine decorre in relazione alla notificazione e che il deposito in una cancelleria diversa da quella competente non tutela la tempestività dell'impugnazione
art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato per chiarire che non grava sull'ufficio che ha ricevuto l'atto l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ai fini del computo della tempestività
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui il ricorso per cassazione avverso decisioni del tribunale del riesame deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la presentazione ad ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità per tardività
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di accoglimento dell'eccezione; applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000 (richiamata)
Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi volti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende
art. 314 cod. proc. pen. (menzionato dalla ricorrente come finalità)
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; menzionata dalla ricorrente come motivo di interesse alla decisione ma non oggetto di pronuncia sostanziale nella sentenza
Massime di principio
- Per le impugnazioni cautelari (compreso il ricorso in Cassazione avverso decisioni del tribunale del riesame) il deposito deve essere effettuato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione: presentarlo ad altra cancelleria espone al rischio di inammissibilità per tardività.
- La tempestività dell'impugnazione si valuta rispetto alla data in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; la semplice presentazione presso un ufficio diverso non fa decorrere correttamente il termine.
- La tardività dell'impugnazione comporta non solo la dichiarazione di inammissibilità ma anche la condanna alle spese processuali e, se non sussistono giustificazioni sulla colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando si censura la gravità indiziaria o la motivazione di un provvedimento cautelare, è essenziale proporre tempestivamente l'impugnazione per non perdere la possibilità di sindacare tali profili in sede superiore.
- Se si intende preservare un'azione di riparazione (ex art. 314 c.p.p.) è comunque necessario curare la tempestività e la correttezza formale dell'impugnazione principale; altrimenti l'interesse alla decisione potrebbe non essere tutelato a causa di inammissibilità procedurali.
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