Cassazione Civile, Ordinanza n. 24057/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato per compensi professionali e dall'opposizione proposta dal cliente, il quale ha eccepito l'inesistenza o l'erroneità del credito e ha dedotto di avere versato, due volte, importi a titolo di IVA e di ritenuta d'acconto su somme già corrisposte per altre prestazioni professionali. Nel giudizio riassunto davanti al Tribunale, il cliente ha formulato domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito per euro 3.624,82. Il professionista ha resistito sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità della riconvenzionale per difetto di connessione ex art. 36 c.p.c. e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, oltre a contestare nel merito la debenza delle somme. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) carenza di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda riconvenzionale, asseritamente devoluta al giudice tributario perché inerente a ritenute fiscali tra sostituto e sostituito; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile il motivo di appello sul difetto di giurisdizione; 3) violazione dell'art. 36 c.p.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto la connessione tra domanda principale e riconvenzionale; 4) violazione degli artt. 23 e 25 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in caso di pagamento eseguito in pendenza di esecuzione forzata, non sarebbe configurabile la qualità di sostituto d'imposta in capo al debitore esecutato e quindi non sarebbe dovuta la ritenuta d'acconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le controversie tra sostituto e sostituito d'imposta, quando non investono il rapporto d'imposta ma il rapporto privatistico tra professionista e cliente, appartengono al giudice ordinario e solo incidentalmente può essere esaminata la debenza della ritenuta. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo per effetto del rigetto del primo. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile e che, quando sia opposto in compensazione un credito eccedente la competenza per valore, va rimessa al giudice superiore soltanto la decisione sull'eccezione di compensazione, trattenendo il giudice dell'opposizione la causa principale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la prima e autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il pagamento fosse avvenuto in dipendenza di un'esecuzione già iniziata; il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
consente la difesa personale della parte in giudizio, richiamata solo per la rappresentanza del ricorrente
art. 36 c.p.c.
la domanda riconvenzionale è ammissibile se dipende dal titolo dedotto in compensazione o da fatti già introdotti in causa come eccezione
art. 35 c.p.c.
se è opposto in compensazione un credito contestato ed eccedente la competenza per valore, il giudice può decidere sulla domanda principale e rimettere al giudice competente solo la decisione sull'eccezione di compensazione, quando il credito sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile
art. 34 c.p.c.
richiamato per la disciplina della rimessione al giudice superiore quando la questione pregiudiziale non sia decidibile incidentalmente dal giudice adito
art. 295 c.p.c.
può giustificare la sospensione della causa principale in attesa della definizione della causa pregiudiziale
art. 645 c.p.c.
l'opposizione a decreto ingiuntivo radica la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto
art. 23 d.P.R. n. 600/1973
individua i soggetti obbligati a operare come sostituti d'imposta
art. 25 d.P.R. n. 600/1973
impone la ritenuta d'acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche quando il pagamento avvenga per effetto di una sentenza di condanna ai compensi professionali
artt. 482 e 491 c.p.c.
richiamati per valutare se al momento del pagamento l'esecuzione forzata fosse già iniziata
art. 342 c.p.c.
la censura di appello deve essere specifica, ma nel caso il motivo è stato assorbito
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per difetto di giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per violazione di legge sostanziale e processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito che attengono alla ripartizione economica della ritenuta, ma non al rapporto d'imposta in senso stretto, sono devolute al giudice ordinario perché hanno natura di lite tra privati.
- Quando il giudice ordinario deve verificare incidentalmente la spettanza o la misura di una ritenuta fiscale nell'ambito di un rapporto professionale cliente-prestatore d'opera, tale verifica non sposta la giurisdizione sul giudice tributario.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile, sicché le regole sulla connessione non possono spostare l'intera causa al giudice superiore; se viene opposto in compensazione un credito eccedente la competenza per valore, va rimessa solo la relativa eccezione, trattenendo l'opposizione principale.
- In materia di ricorso per cassazione, quando la decisione di merito si fonda su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorrente deve censurarle entrambe; l'impugnazione che investa solo una delle due rationes è inammissibile o comunque non conduce alla cassazione.
- Il pagamento di compensi professionali eseguito in forza di un rapporto di clientela resta soggetto, per la sua natura originaria, alla disciplina della ritenuta d'acconto prevista per i redditi di lavoro autonomo, anche se il credito è stato azionato o liquidato in sede giudiziale.
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