Cassazione Civile, Ordinanza n. 35341/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno d’imposta 2009, fondato sulla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e sulla partecipazione della contribuente a un meccanismo frodatorio. In ricorso censurava: il difetto di motivazione dell’avviso e della sentenza di appello; l’omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’art. 7 della l. n. 212/2000; la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti; l’omesso esame di fatti decisivi; la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito ultrapetita; la motivazione apparente e/o l’omessa pronuncia sulle sanzioni; l’omessa pronuncia su ulteriori rilievi e su specifici rapporti con altre società, in particolare in relazione a lettere d’intenti asseritamente false che avrebbero consentito cessioni in regime di non imponibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il nono e l’undicesimo motivo, limitatamente al profilo dell’omessa pronuncia sulle sanzioni e sui rapporti con le società indicate dalla ricorrente; ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi, confermando invece la correttezza della motivazione della CTR sul nucleo principale della pretesa fiscale e sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell’avviso di accertamento può richiamare il contenuto essenziale di atti di indagine; la mancata allegazione non determina automaticamente vizio di motivazione se l’atto è comunque conoscibile o prodotto in giudizio.
art. 111 Cost.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione non meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione del giudice tributario deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l’omessa pronuncia integra nullità.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario della frode; il contribuente deve poi provare la propria buona fede.
art. 8 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro della disciplina IVA oggetto della contestazione.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamato in relazione al regime delle cessioni intracomunitarie e alla pretesa impositiva.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati esaminati i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito.
art. 7, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La ricorrente contestava l’applicazione della sanzione; la CTR aveva ritenuto le sanzioni conseguenti alle violazioni accertate, ma senza esaminare specificamente tutte le doglianze.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito di memoria nel procedimento in cassazione.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per i limiti al vizio di omesso esame del fatto nella c.d. doppia conforme.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Le modifiche sul vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. si applicano anche al processo tributario; la deroga riguarda solo l’appello tributario.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità rispetto alle regole generali del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di IVA, se l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche per presunzioni elementi oggettivi e specifici da cui risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione, non essendo sufficiente la sola fittizietà del fornitore.
- Una volta assolto tale onere probatorio iniziale, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell’adozione della massima diligenza esigibile dall’operatore economico.
- La motivazione dell’avviso di accertamento non è viziata per il solo fatto di non allegare tutti gli atti richiamati, quando il contenuto essenziale degli atti di indagine sia comunque richiamato e l’atto risulti comprensibile; il tema dell’allegazione va distinto da quello della prova in giudizio.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
- L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si esprime su una domanda, eccezione o motivo autonomo ritualmente proposto e non assorbito; non è sufficiente che la sentenza sia sintetica o che affronti solo il nucleo centrale della controversia.
- La dichiarazione di assorbimento esclude, di regola, la configurabilità del vizio di omessa pronuncia solo per le questioni realmente ricomprese nell’assorbimento; restano censurabili le domande o eccezioni autonome non considerate affatto dal giudice.
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