Cassazione Civile, Ordinanza n. 14792/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva richiesto alla professionista il versamento della contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2011, in relazione all'attività libero-professionale svolta come avvocata iscritta all'albo ma non alla cassa forense. Il giudice di appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, poiché il reddito IRPEF prodotto nell'anno era inferiore a euro 5.000, l'attività dovesse qualificarsi come lavoro autonomo occasionale e, quindi, non imponibile ai sensi della disciplina sulla Gestione separata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente ha denunciato violazione delle norme sulla Gestione separata, della disciplina fiscale e previdenziale richiamata in sentenza e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, per i professionisti iscritti ad albo ma non a una cassa di categoria, il discrimine non è il solo reddito inferiore a euro 5.000, ma la natura abituale o occasionale dell'attività: se l'attività è abituale, l'obbligo contributivo sussiste a prescindere dalla soglia reddituale; la soglia rileva solo per attività occasionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, perché accerti in fatto se l'attività libero-professionale fosse abituale oppure occasionale. La Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento del giudice di merito, che aveva escluso l'obbligo contributivo fondandosi esclusivamente sul reddito inferiore a euro 5.000 senza compiere il previo accertamento della natura dell'attività svolta. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
la disciplina della Gestione separata va applicata tenendo conto del carattere abituale o occasionale dell'attività professionale; la soglia reddituale non è di per sé decisiva per escludere l'obbligo contributivo quando l'attività sia abituale.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dal ricorrente come parte del quadro normativo sulla contribuzione, senza autonoma elaborazione specifica nella motivazione decisoria.
art. 53, D.P.R. n. 917/1986
richiamato quale norma fiscale pertinente alla qualificazione del reddito professionale, ma non decisivo ai fini del principio di diritto affermato.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
richiamati dal ricorrente nel sistema previdenziale forense, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo nella decisione.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
non introduce una deroga fondata solo sul reddito inferiore a euro 5.000; la sua rilevanza va letta nel quadro della distinzione tra attività abituale e occasionale.
art. 61 D.Lgs. n. 276/2003
richiamato nel ricorso come disposizione pertinente ai rapporti di lavoro autonomo occasionale.
art. 2697 c.c.
invocato come norma sull'onere della prova; la Corte ribadisce che l'abitualità dell'attività deve essere accertata in fatto sulla base degli elementi probatori disponibili.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non coperti da cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dipende anzitutto dalla natura abituale dell'attività svolta; il mero dato reddituale non è sufficiente a escluderlo.
- La soglia dei euro 5.000 assume rilievo per l'attività autonoma occasionale, ma è irrilevante se l'attività professionale presenta caratteri di abitualità.
- L'abitualità o occasionalità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve valorizzare tutti gli indizi pertinenti senza attribuire valore assoluto a un solo elemento, come iscrizione all'albo, partita IVA o reddito percepito.
- Le presunzioni utilizzabili per ricostruire la natura dell'attività sono semplici regole di esperienza e non impongono esiti vincolati: il giudice deve compiere una valutazione complessiva degli elementi probatori prima di affermare o negare l'obbligo contributivo.
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