Cassazione Penale, Sentenza n. 31391/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda una complessa indagine su un presunto sistema illecito nella distribuzione domiciliare di ossigeno medicale in Calabria. Secondo l'impostazione cautelare confermata dal tribunale del riesame, l'indagato, quale legale rappresentante e gestore di una società di trasporto, avrebbe partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di accessi abusivi a sistemi informatici, falsi in atti e truffe ai danni del Servizio sanitario, attraverso l'inserimento di piani terapeutici e ricette non veritieri, anche riferiti a soggetti non aventi diritto o deceduti, con conseguente ottenimento di rimborsi non dovuti e alterazione del mercato del settore. Il ricorso censurava: la configurabilità del reato di accesso abusivo ex art. 615-ter c.p., sostenendo che l'uso di credenziali fornite da soggetti legittimati escludeva l'abusività e che gli accessi sarebbero avvenuti all'insaputa dell'indagato; la configurabilità della truffa ex art. 640 c.p., per mancanza di motivazione sul meccanismo di induzione in errore, sull'errore della P.A. e sul dolo specifico; la configurabilità dei falsi ex artt. 476 e 479 c.p., per mancata spiegazione del concorso nel reato proprio del pubblico ufficiale; la configurabilità dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., deducendo una lettura atomistica delle prove, la normalità dei rapporti lavorativi, l'irrilevanza dei vantaggi economici e l'assenza di un reale sodalizio; la partecipazione dell'indagato quale capo e promotore; infine, la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lamentando una motivazione non individualizzata e priva di attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato tutte le censure sulla gravità indiziaria e sulla configurabilità dei reati contestati, reputando inammissibili quelle che miravano a una diversa lettura del materiale investigativo e infondate quelle che contestavano la correttezza giuridica della motivazione del riesame. Ha invece accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari, rilevando che il tribunale del riesame non aveva svolto una valutazione effettiva della concretezza e, soprattutto, dell'attualità del pericolo di reiterazione, limitandosi a richiamare le modalità della condotta. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al tribunale del riesame di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
indica il procedimento di riesame cautelare avverso l'ordinanza applicativa della misura
art. 615-ter c.p.
l'accesso è abusivo anche quando, pur usando credenziali ottenute da soggetti legittimati, venga effettuato da soggetti non autorizzati o per finalità ontologicamente estranee a quelle che legittimano l'accesso; la finalità illecita e l'assenza di legittimazione possono integrare il reato
art. 640 c.p.
la motivazione del riesame è stata ritenuta sufficiente a qualificare la condotta come truffa laddove l'inserimento di dati falsi abbia consentito rimborsi non dovuti e abbia prodotto un ingiusto profitto con altrui danno
art. 476 c.p.
richiamato per i falsi materiali contestati in concorso
art. 479 c.p.
richiamato per la falsità ideologica in atto pubblico o certificati commessa dal pubblico ufficiale in concorso
art. 416 c.p.
per l'associazione per delinquere è sufficiente una struttura organizzata, anche minima, di uomini e mezzi, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con stabile adesione dei partecipi al programma criminoso
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; non basta il solo richiamo alle modalità del fatto, ma occorre una prognosi individualizzata sulla persistenza del periculum libertatis
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato, che può essere integrato da contributi morali o materiali anche atipici
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
limita il sindacato di legittimità ai vizi motivazionali rilevanti, senza consentire una nuova valutazione del merito
art. 192 c.p.p.
evocato in via generale per i criteri di valutazione probatoria e per il divieto di rivalutazione del compendio indiziario in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sugli indizi e sulle esigenze cautelari; il controllo è limitato alla coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Integra l'accesso abusivo a sistema informatico l'utilizzo di credenziali da parte di soggetti non legittimati, anche se le credenziali siano state materialmente fornite da utenti autorizzati, quando l'accesso sia compiuto per finalità estranee a quelle istituzionalmente consentite.
- Il concorso di persone nel reato non richiede un previo accordo formale: è sufficiente un contributo consapevole e volontario, anche morale, idoneo ad agevolare o rafforzare l'altrui proposito criminoso.
- Ai fini del concorso morale non occorre provare che, senza il contributo dell'agente, il reato non sarebbe stato commesso; basta che la condotta abbia aumentato la probabilità di realizzazione del fatto o abbia rafforzato il progetto criminoso altrui.
- Per l'associazione per delinquere è sufficiente una struttura organizzativa anche minima, con pluralità di soggetti, ripartizione di ruoli e stabilità nel tempo, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti; non è necessaria una rigida gerarchia formale.
- Il giudizio di pericolosità cautelare deve essere concreto e attuale: il giudice deve motivare sull'effettiva persistenza del rischio di reiterazione, con valutazione personalizzata della condotta, della personalità e del contesto, non bastando il solo richiamo alle modalità del fatto.
- La truffa in ambito pubblico può essere ravvisata quando artifici e raggiri, consistenti nell'inserimento di dati falsi nei sistemi informatici, determinino indebiti rimborsi a carico della pubblica amministrazione e un profitto ingiusto per l'agente o per il suo ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31286/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31289/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31291/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31292/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31293/2026 del 14/08/2026
- Sentenza penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31294/2026 del 14/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →