Cassazione Civile, Ordinanza n. 27672/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, con i quali l'Ufficio aveva contestato al contribuente, in quanto socio e legale rappresentante di una società, maggiori redditi di impresa, utili extracontabili e maggiori redditi di partecipazione. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi del contribuente; in appello la CTR aveva accolto l'appello del contribuente e rigettato quello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, allegando il pagamento dovuto; l'Agenzia ha aderito alla richiesta dando atto dell'avvenuta definizione della controversia.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina del condono. La Corte ha escluso altresì la debenza del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
l. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
richiamato come base della domanda di definizione agevolata e della conseguente estinzione della lite
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
prevede la regolazione delle spese nei giudizi estinti per definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Cass. 7 dicembre 2018, n. 31372
richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Cass. 7 giugno 2018, n. 14782
richiamata per il medesimo principio sul carattere non estensibile della misura del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite fiscale, quando perfezionata secondo la disciplina speciale e riconosciuta dalle parti, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di natura sostanzialmente sanzionatoria e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in ipotesi di estinzione del giudizio.
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