Sentenza n. 468/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-RM/L/Q/2023/104094 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 7 ottobre 2025 e notificato a mezzo pec in data 26 novembre 2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell'autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 7 ottobre 2025, notificato il 26 novembre 2025, deducendo l'illegittimità della revoca del nulla osta e del diniego dell'ingresso. L'Amministrazione aveva rilevato plurime carenze: l'asseverazione non era stata compilata da un professionista appartenente alle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 12/1979 e non era conforme al modello indicato dalla circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 3/2022; mancavano indicazioni sulla capacità economica dell'impresa, sull'identità dei lavoratori, sull'alloggio, sulla capacità patrimoniale, sull'equilibrio economico-finanziario, sul numero dei dipendenti e sull'attività svolta. Inoltre, non erano state allegate la certificazione di idoneità alloggiativa o la relativa richiesta, la richiesta del datore di lavoro non risultava indirizzata al centro per l'impiego di Roma e mancava il timbro di ingresso del passaporto necessario per verificare il rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. Il ricorrente non ha sanato in giudizio il difetto dell'asseverazione né ha prodotto documenti idonei a superare gli ulteriori motivi ostativi. Ha inoltre sostenuto che, avendo trovato occupazione presso un altro datore di lavoro, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca del nulla osta e il diniego dell'autorizzazione all'ingresso. Il ricorrente non aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti e non aveva sanato neppure in sede giudiziale il difetto dell'asseverazione. La Prefettura aveva inoltre accertato che l'impresa non aveva depositato bilanci dal 2021 e non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2018, elementi compatibili con l'originaria carenza del requisito reddituale del datore di lavoro. Il TAR ha escluso che la successiva occupazione presso un altro datore potesse imporre il rilascio di un permesso per attesa occupazione: al momento dell'ingresso devono già sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto con il datore originario. Diversamente, il requisito reddituale minimo perderebbe rilevanza e si favorirebbero condotte elusive della disciplina. Il lavoratore straniero, inoltre, al momento dell'ingresso non vanta un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno, poiché il nulla osta può essere revocato ove risultino assenti i requisiti legittimanti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche nella camera di consiglio.
art. 1 legge n. 12/1979
Individua i professionisti abilitati alla predisposizione dell'asseverazione richiesta nella procedura.
circolare Ispettorato del lavoro n. 3/2022 del 5 luglio 2022
Indica il modello e i contenuti necessari dell'asseverazione, inclusi gli elementi relativi alla capacità economica e patrimoniale dell'impresa e al rapporto di lavoro.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il diniego dell'autorizzazione all'ingresso sono legittimi quando risultino mancanti, anche originariamente, i requisiti richiesti dalla normativa, purché l'Amministrazione individui le specifiche carenze documentali e sostanziali.
- L'asseverazione richiesta per il nulla osta al lavoro subordinato deve essere redatta da un professionista abilitato e conforme al modello previsto dall'Amministrazione; l'omissione degli elementi essenziali relativi alla situazione economica e patrimoniale del datore di lavoro non è superata dalla mera produzione di documenti non idonei in giudizio.
- Il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che, al momento dell'ingresso dello straniero, sussistessero comunque i requisiti necessari per la valida instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario; la successiva disponibilità di un altro impiego non può sanare l'originaria carenza del requisito reddituale.
- Il riconoscimento della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione nonostante l'insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro eluderebbe la funzione del requisito reddituale minimo e potrebbe favorire condotte fraudolente.
- Il nulla osta al lavoro subordinato non attribuisce, al momento dell'ingresso, un diritto soggettivo incondizionato al rilascio del permesso di soggiorno, poiché può essere revocato qualora siano verificati l'assenza o il venir meno dei requisiti legittimanti.
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