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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37469/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva plurime censure: 1) violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova (assente prova della consapevolezza dell'altrui proposito criminoso e rilievo indiziario non univoco circa la riconducibilità dell'autovettura al ricorrente); 2) mancata riqualificazione del fatto di cui al capo B) da concorso in rapina aggravata a favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per assenza di prove di un accordo criminale originario e prova che l'attivazione del ricorrente fu solo successiva ai fatti; 3) errata applicazione della legge penale e mancato riconoscimento del concorso anomalo (art. 116 c.p.) rispetto al concorso ordinario (art. 110 c.p.), ossia contestazione della qualificazione del ruolo del ricorrente come contributo consapevole al rischio di rapina; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 c.p. e doglianze sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure che si limitavano a una rivalutazione integrale dei fatti o risultavano manifestamente reiterative rispetto a quanto già deciso in appello, confermando la valutazione probatoria dei giudici di merito circa la messa a disposizione dell'autovettura, le intercettazioni e l'intervento notturno del Chiarolanza. Sul punto relativo alla qualificazione della partecipazione (concorso pieno ex art. 110 c.p. vs concorso anomalo ex art. 116 c.p.), la Corte ha invece ritenuto fondata la doglianza: i giudici di merito avrebbero applicato il concorso ex art. 110 basandosi su una mera prevedibilità dell'evento più grave anziché su elementi idonei a dimostrare che il ricorrente avesse concretamente rappresentato e accettato il rischio della trasformazione in rapina. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p. e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riconosciuto come concorso ordinario quando il compartecipe abbia rappresentato e accettato il rischio dell'evento più grave (dolo eventuale); i giudici devono verificare la rappresentazione concreta dell'evento al momento della programmazione.

  • art. 116 cod. pen.

    Configura il concorso anomalo quando l'evento più grave non sia stato previsto dal compartecipe ma possa essere stato soltanto prevedibile; la Corte ha ritenuto necessario valutare se l'evento fosse solo prevedibile o effettivamente rappresentato e accettato.

  • art. 378 cod. pen.

    Il favoreggiamento personale è prospettato come ipotesi alternativa qualora il contributo del ricorrente sia avvenuto dopo la consumazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che tale riqualificazione richiede una valutazione probatoria non manifestamente illogica.

  • artt. 624, 625 e 628 cod. pen. (furto e rapina)

    Richiamati per il rapporto tra furto programmato e rapina concretamente realizzata: occorre stabilire se la violenza o minaccia sia stata oggetto di previsione/accettazione o semplice prevedibilità.

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante prevista è stata chiesta dalla difesa ma ritenuta non applicabile dai giudici di merito in base alla valutazione del contributo significativo del ricorrente; la Cassazione l'ha giudicata manifestamente reiterativa e non fondata nella parte.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come base delle censure di cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale); la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla schematizzazione e riassunto dei motivi di ricorso; utile per la compressione delle censure in cassazione.

Massime di principio

  • La distinzione tra concorso ordinario (art. 110 c.p.) e concorso anomalo (art. 116 c.p.) dipende dalla prova che il compartecipe abbia concretamente rappresentato e accettato il rischio dell'evento più grave; la sola prevedibilità dell'evento è, di norma, indizio di concorso anomalo.
  • In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti; le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove, quando i giudici di merito hanno motivato in modo coerente, sono inammissibili o destinate a fallire.
  • Se i giudici di merito applicano il concorso ex art. 110 basandosi su elementi che manifestamente non dimostrano la rappresentazione e l'accettazione del rischio, la Cassazione può annullare con rinvio per nuova valutazione sul punto.
  • Per ottenere la riqualificazione in favoreggiamento (art. 378 c.p.) occorre dimostrare che l'intervento del presunto concorrente sia avvenuto dopo la consumazione del fatto o che il suo contributo non fosse idoneo a condividere il rischio dell'evento più grave.
  • Le attenuanti e il bilanciamento con le aggravanti richiedono motivazione ancorata a elementi di fatto: se tale motivazione è congrua e collegata, il sindacato di legittimità è limitato.
  • Nel giudizio di merito la prova indiziaria (es. uso o disponibilità di un veicolo, conversazioni intercettate, comportamenti notturni per il recupero di correi) può fondare la responsabilità, ma la qualificazione giuridica del concorso richiede valutazione specifica della rappresentazione soggettiva del rischio.

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