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Sentenza

Sentenza del 01/04/2019 n. 778 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Dichiarazione - Credito imposta societario - Attribuzione al socio - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava i presupposti per l’utilizzo in compensazione, da parte del socio, della quota di credito d’imposta attribuita dalla società. Il credito doveva risultare dalla dichiarazione dei redditi della società ed essere successivamente acquisito dal socio mediante indicazione nella propria dichiarazione, nel quadro RU. L’Amministrazione riteneva che l’incompleta compilazione del quadro RU determinasse la perdita del diritto al credito.

La decisione

È stato riconosciuto che l’omessa o incompleta indicazione formale del credito nel quadro RU non comporta automaticamente la perdita del diritto, quando l’esistenza sostanziale del credito e la sua attribuzione al socio risultano dalla dichiarazione della società e dagli altri elementi rilevanti. L’adempimento dichiarativo è funzionale all’acquisizione e alla corretta evidenza del credito, ma la sua irregolare esecuzione non cancella necessariamente un credito effettivamente spettante.

Norme richiamate

  • Disciplina del credito d’imposta societario attribuito ai soci

    I soci possono utilizzare in compensazione la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione personale, mediante il quadro RU, a condizione che l’attribuzione risulti dalla dichiarazione dei redditi della società.

    L’indicazione nel quadro RU costituisce un adempimento necessario per acquisire e rendere utilizzabile il credito, ma l’omessa o incompleta evidenza formale non determina, di per sé, l’inesistenza del credito quando il diritto sostanziale e l’attribuzione risultano comprovati.

Massime di principio

  • Nel diritto tributario occorre distinguere tra inesistenza del credito e irregolarità formale nella sua dichiarazione: la seconda non comporta automaticamente la perdita del diritto se il credito è sostanzialmente spettante e documentabile.
  • Per utilizzare un credito attribuito da una società a un socio è normalmente necessario che l’attribuzione risulti dalla dichiarazione della società e che il socio lo indichi nella propria dichiarazione, anche se un errore o un’omissione dichiarativa può essere sanabile.
  • La mancata compilazione del quadro RU può impedire o rendere irregolare l’utilizzo immediato del credito, ma non dovrebbe comportarne la definitiva perdita quando l’Amministrazione può verificare l’esistenza, l’ammontare e l’attribuzione del credito.
  • In situazioni analoghe è opportuno correggere la dichiarazione, conservare la documentazione dell’attribuzione e dimostrare la spettanza sostanziale del credito, distinguendo gli errori formali dalle violazioni che incidono sui presupposti sostanziali.

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