Ordinanza n. 321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della rapida fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissandola al 14 luglio 2026. Non ha definito il merito dell’appello né pronunciato una sospensione sostanziale della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. III, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti né l’oggetto sostanziale dell’atto amministrativo originariamente contestato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’esame dell’appello richiede un approfondimento istruttorio proprio della fase di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando l’esame della controversia richiede approfondimenti incompatibili con la decisione cautelare immediata, di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’esame dell’appello cautelare richiede un approfondimento istruttorio proprio della fase di merito, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sul merito della controversia.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito non equivale, di per sé, alla sospensione sostanziale dell’efficacia della sentenza o dell’atto impugnato.
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