Sentenza n. 10301/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione dell’AGEA prot. n. AGEA.AGA.2022.41194 del 28 ottobre 2022, avente ad oggetto: «Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato» nonché di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare nel regime delle quote latte
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 28 ottobre 2022, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato in esecuzione di sentenze dell'autorità giudiziaria, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che ha imposto ad AGEA una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri, criteri e modalità legislativamente stabiliti e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'atto impugnato, emesso prima dell'11 agosto 2023, è stato annullato e comunque dichiarato ex lege privo di effetto dall'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, come convertito dalla l. n. 103/2023. La sopravvenuta eliminazione degli effetti dell'atto ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione di annullamento. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché AGEA non si è costituita in giudizio.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Il comma 1 impone ad AGEA di rideterminare nuovamente il prelievo supplementare; i commi 2 e 3 stabiliscono parametri, criteri e modalità della rideterminazione; il comma 4 prevede che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione siano prive di effetto e sostituite da quelle emesse ai sensi dei commi 2 e 3.
La disposizione ha reso privi di effetto, ex lege, gli atti di ricalcolo già notificati prima dell'11 agosto 2023, determinando il venir meno dell'interesse alla loro impugnazione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva ex lege di effetto l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto conforme ai criteri legislativi, viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione sull'azione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta eliminazione degli effetti dell'atto impugnato è sufficiente a determinare l'improcedibilità del ricorso quando non residua un'utilità concreta e attuale nella pronuncia giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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