Ordinanza n. 945/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione sulla istanza depositata il 31.07.2025 avente ad oggetto la richiesta di subentro nuovo datore di lavoro/attesa occupazione, sollecitata in data 08.09.2025 e 06.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro o di rilascio del Modello 209 per permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia della Prefettura di Napoli su un'istanza del 31 luglio 2025, sollecitata l'8 settembre e il 6 ottobre 2025. Con l'istanza chiedeva la convocazione ai fini della regolarizzazione sul territorio nazionale, l'autorizzazione al subentro di un nuovo datore di lavoro oppure il rilascio del Modello 209 per la richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, poiché il decreto prefettizio del 12 dicembre 2024, con cui era stato revocato il nulla osta all'ingresso, non risulta impugnato nei termini. La revoca, già comunicata al difensore tramite nota della Questura consegnata il 20 marzo 2025, era inoltre espressamente richiamata dal ricorrente e allegata all'istanza del 31 luglio 2025. Tale decreto costituisce il presupposto necessario per il richiesto subentro o per il rilascio del permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato alle parti avviso della possibile inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del decreto di revoca del nulla osta all'ingresso, presupposto necessario delle richieste formulate con l'istanza sulla quale si lamenta il silenzio. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notificazione di parte se anteriore, per depositare memorie sulla questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
Disciplinano l'azione contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto su tale base, senza che il TAR lo abbia ancora deciso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione; il TAR ha assegnato alle parti un termine per memorie sulla possibile inammissibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e degli altri soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento può essere dichiarato inammissibile quando l'istanza cui l'amministrazione non abbia dato risposta presupponga necessariamente un precedente provvedimento lesivo non impugnato nei termini decadenziali.
- Quando il provvedimento presupposto è stato portato a conoscenza dell'interessato e non è stato tempestivamente impugnato, l'azione contro il silenzio non può essere utilizzata per ottenere indirettamente effetti incompatibili con quel provvedimento o per eluderne la definitività.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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