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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17064/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto iscritto d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione e della conseguente pretesa contributiva per l'anno 2009, poi ritenuta prescritta dalla corte d'appello. La corte territoriale aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella scadenza ordinaria del versamento, ossia il 16 giugno 2010, e aveva quindi reputato tardiva l'intimazione di pagamento notificata il 1 luglio 2015. L'INPS ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, sostenendo che il termine di pagamento dei contributi era stato prorogato al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato in G.U. il 19 giugno 2010, con conseguente decorrenza più tarda della prescrizione e mancato compimento del quinquennio alla data della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine previsto per il pagamento; nel caso concreto, poiché il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva differito il termine al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore, la prescrizione non poteva essere fatta decorrere dal 16 giugno 2010. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel dispositivo, tuttavia, è richiamato un rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila: dal testo emerge una possibile incongruenza redazionale, ma l'effetto decisorio riportato è quello dell'accoglimento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte lo richiama per escludere che il dies a quo della prescrizione coincida con una data diversa dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Norma istitutiva della Gestione separata e del relativo obbligo contributivo, richiamata dall'INPS nel motivo di ricorso.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    La Corte lo assume come base testuale del principio secondo cui la prescrizione decorre dalla scadenza del versamento dovuto.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali [...] sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    Collega il termine di pagamento dei contributi ai termini previsti per i versamenti fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione

    La Corte ritiene che il differimento al 6 luglio 2010 fosse applicabile e quindi rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    È richiamato come riferimento agli studi di settore cui il D.P.C.M. collega il differimento del termine di pagamento.

  • art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007

    È menzionata per escludere che il differimento valesse solo per chi avesse effettivamente scelto il regime dei minimi.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare fissato per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo.
  • Quando un provvedimento normativo o amministrativo differisce il termine di versamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione si sposta alla nuova scadenza, con irrilevanza della data originaria di pagamento.
  • Se il differimento del pagamento è previsto per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, esso non può essere limitato ai soli soggetti che, in concreto, siano fiscalmente assoggettati a tali studi o che non abbiano optato per un diverso regime tributario.
  • La maggiorazione prevista per il pagamento tardivo entro un ulteriore termine non elide la scadenza originaria differita, ma conferma che la prescrizione decorre dal primo termine utile di versamento senza maggiorazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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