Ordinanza n. 894/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del mod. 209 di sottoscrizione del contratto di soggiorno nel procedimento P-NA/L/Q/2022/101929 (ingresso per lavoro subordinato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del modello 209 di sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la revoca del modello 209 relativa alla procedura di ingresso per lavoro subordinato. La revoca è fondata sull'accertamento, successivo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, della non operatività dell'impresa del datore di lavoro proponente già al momento della presentazione dell'istanza. Il ricorrente ha contestato il provvedimento e ha documentato l'instaurazione di successivi rapporti di lavoro con altri datori, invocando tali circostanze quale indice del proprio percorso di integrazione sociale ed economica. In sede cautelare sono stati dedotti, in sostanza, l'illegittimità della revoca, la rilevanza del legittimo affidamento derivante dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno e l'incidenza delle sopravvenienze lavorative sulla posizione dello straniero.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la procedura di ingresso per lavoro subordinato sia una sequenza procedimentale complessa, la cui validità richiede sin dall'origine la sussistenza di tutti i requisiti di legge in capo ai soggetti coinvolti. La capacità economica e l'effettiva operatività del datore di lavoro costituiscono presupposti sostanziali inderogabili e non mere formalità; la loro mancanza originaria vizia ab origine la procedura e impedisce la costituzione di un valido rapporto di lavoro ai fini della normativa sull'immigrazione. Il legittimo affidamento non può sanare l'assenza originaria di un requisito essenziale previsto dalla legge per il rilascio di un provvedimento ampliativo. In presenza della scoperta di un vizio genetico rilevante, l'esercizio dell'autotutela è stato ritenuto doveroso e non può essere impedito dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno, che presuppone la legittimità degli atti precedenti. I successivi rapporti di lavoro con altri datori, pur potendo dimostrare integrazione sociale ed economica, non incidono sulla legittimità della revoca riferita alla procedura originaria; possono eventualmente essere valutati dall'Amministrazione in un autonomo riesame della posizione complessiva dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, ove ne ricorrano i presupposti. Il pregiudizio grave e irreparabile è stato ritenuto astrattamente sussistente, ma non sufficiente, in assenza di fumus, a giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al pregiudizio grave e irreparabile.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le sopravvenienze relative ai successivi rapporti di lavoro possono essere valutate dall'Amministrazione in sede di eventuale riesame della posizione complessiva dello straniero, ove ricorrano i presupposti e nel rispetto della normativa vigente.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato, la capacità economica e l'effettiva operatività del datore di lavoro devono sussistere sin dalla presentazione dell'istanza e costituiscono requisiti sostanziali e inderogabili; la loro mancanza originaria vizia ab origine l'intera procedura.
- La sottoscrizione del contratto di soggiorno non sana l'assenza originaria di un requisito essenziale della procedura di ingresso, poiché tale fase presuppone la legittimità degli atti e dei requisiti verificati a monte.
- Il legittimo affidamento non può essere invocato per conservare un provvedimento ampliativo fondato sull'assenza originaria di un requisito essenziale previsto dalla legge; in tale situazione, l'esercizio dell'autotutela amministrativa può assumere carattere doveroso.
- Le circostanze lavorative sopravvenute rispetto alla procedura originaria non incidono, di per sé, sulla legittimità della revoca fondata su un vizio genetico, ma possono essere valutate in un autonomo riesame della posizione complessiva dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- In sede cautelare, la sussistenza anche astratta di un pregiudizio grave e irreparabile non è sufficiente a ottenere la sospensione quando il ricorso non presenta un adeguato fumus boni iuris.
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