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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-429/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022. — Solar Ileias Bompaina AE contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Normativa nazionale asseritamente avente l’effetto di concedere un vantaggio illegittimo a favore di fornitori di energia elettrica – Denuncia presentata alla Commissione europea – Decisione di rigetto senza avvio del procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “parte interessata” – Irricevibilità. — Causa C-429/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di un produttore greco di energia rinnovabile contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato. La questione centrale era la qualità di "interessata" ai sensi del regolamento 2015/1589. La Corte ribadisce che occorre dimostrare un rischio concreto di pregiudizio alla propria situazione, e non basta sostenere che altri operatori avrebbero dovuto contribuire al finanziamento del regime. Ne consegue la conferma dell’irricevibilità e la condanna alle spese.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte conferma l’irricevibilità del ricorso della denunciatrice, negando la qualifica di "parte interessata" ex regolamento 2015/1589 in assenza di un nesso concreto tra il presunto aiuto e un pregiudizio alla sua posizione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel negare alla società denunciante la qualifica di "interessata" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, con conseguente irricevibilità del ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che, senza avviare il procedimento formale di indagine, aveva ritenuto che il regime greco non concedesse un aiuto ai fornitori di energia elettrica; più in particolare, se fosse sufficiente allegare che i fornitori avrebbero dovuto partecipare alla copertura del disavanzo del conto speciale FER e che l’assenza di tale contributo avrebbe inciso sulle tariffe di riacquisto pagate alla ricorrente.

Principio di diritto

Per essere qualificata come "interessata" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, una impresa che non sia concorrente diretta del presunto beneficiario deve dimostrare, almeno in modo sufficientemente concreto, che l’aiuto denunciato rischia di incidere sulla sua situazione o sui suoi interessi economici; non è invece decisivo che altre categorie di operatori avrebbero potuto contribuire al disavanzo del regime né che il denunciante invochi una generica comparabilità di posizione economica. Nel caso di specie, la ricorrente non ha provato un nesso causale concreto tra l’asserito aiuto ai fornitori e la riduzione delle tariffe di riacquisto che la riguardavano, sicché il Tribunale ha correttamente dichiarato irricevibile il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione sulla nozione di "parte interessata" in un caso di aiuti di Stato nel settore dell’energia rinnovabile

La Corte di giustizia, Settima Sezione, decide un’impugnazione proposta da Solar Ileias Bompaina AE contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto per irricevibilità il ricorso diretto contro una decisione della Commissione relativa al regime greco di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento.

Fatti e procedimento amministrativo

Solar Ileias Bompaina è un produttore greco di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Repubblica ellenica aveva notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un regime di aiuto introdotto dalla legge 4254/2014, volto a modificare le tariffe di riacquisto e a ridurre il disavanzo del "conto speciale FER". Tale conto era finanziato, tra l’altro, da un contributo speciale applicato ai consumatori.

La società ricorrente, insieme ad altri operatori, presentò una denuncia alla Commissione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, sostenendo che il nuovo accordo FER concedesse un aiuto illegittimo ai fornitori di energia elettrica, perché soltanto i produttori FER erano chiamati a sopportare l’onere della riduzione del disavanzo del conto speciale. La Commissione, con la decisione C(2018) 6777 final, concluse che non vi era aiuto a favore dei fornitori e non sollevò obiezioni al regime notificato.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

La Solar Ileias Bompaina impugnò la decisione davanti al Tribunale chiedendo l’annullamento dei punti in cui la Commissione aveva esaminato le sue censure. Il Tribunale respinse il ricorso come irricevibile, ritenendo che la società non avesse dimostrato di essere una "interessata" ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, requisito necessario per far valere una violazione dei diritti procedurali.

Questioni esaminate in impugnazione

In impugnazione la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che il Tribunale avesse applicato erroneamente la nozione di "interessata". Secondo la società, i fornitori e i produttori FER si troverebbero in una situazione comparabile rispetto all’obiettivo di eliminare il disavanzo del conto speciale; se anche i fornitori avessero contribuito alla copertura del disavanzo, le tariffe di riacquisto per i produttori FER sarebbero state più favorevoli. La ricorrente invocava la giurisprudenza Commissione/Kronoply e Kronotex per sostenere che bastasse dimostrare che non si poteva escludere un effetto dell’aiuto sui suoi interessi.

Normativa e criteri giurisprudenziali richiamati

La Corte ricorda che l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, sostanzialmente identico alla precedente disposizione del regolamento n. 659/1999, definisce gli "interessati" come gli Stati membri e le persone, imprese o associazioni i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti. Tale nozione include anche imprese non concorrenti dirette, purché dimostrino che l’aiuto rischia di produrre ripercussioni concrete sulla loro situazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, la legge 4254/2014 aveva sì ridotto le tariffe di riacquisto per i produttori FER, ma ciò faceva parte di un meccanismo diretto a correggere il disavanzo del conto speciale e a compensare la sovracompensazione precedente. La ricorrente non aveva però dimostrato una correlazione concreta tra la mancata imposizione di un contributo ai fornitori e la riduzione delle tariffe di riacquisto che la riguardavano.

Per la Corte, ciò che conta ai fini della qualifica di interessata è un nesso causale potenziale, sufficientemente dimostrato, tra il presunto aiuto e un pregiudizio concreto agli interessi dell’impresa. Non è invece rilevante stabilire se altre categorie di operatori abbiano contribuito al disavanzo o se i produttori FER e i fornitori siano comparabili rispetto all’obiettivo di copertura del conto speciale. La ricorrente non aveva spiegato in che modo una eventuale partecipazione dei fornitori al finanziamento del conto avrebbe inciso sulla fissazione delle nuove tariffe di riacquisto.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel negare alla ricorrente la qualifica di "interessata" e nel dichiarare irricevibile il ricorso. L’impugnazione è quindi respinta integralmente; la Solar Ileias Bompaina AE è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato con l’articolo 184, paragrafo 1.

Principio desumibile

La qualità di "interessata" in materia di aiuti di Stato richiede una dimostrazione concreta, almeno in termini di rischio, dell’incidenza dell’aiuto sulla posizione dell’impresa: una mera critica alla ripartizione degli oneri del regime o alla scelta del legislatore di non far contribuire altri operatori non è sufficiente per fondare la legittimazione ad agire contro la decisione della Commissione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoprocedimento amministrativo della commissionelegittimazione ad agireenergia rinnovabilemercato dell’elettricità

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