Cassazione Civile, Ordinanza n. 22941/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Un dipendente della Banca d'Italia aveva promosso, con ricorso ex art. 445-bis c.p.c., una domanda volta all'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie necessarie per ottenere, in via principale, la pensione di inabilità e, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità, prestazioni entrambe negate in sede amministrativa dall'INPS. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendo competente la Corte dei conti; riassunto il giudizio davanti al giudice contabile, quest'ultimo ha a sua volta sollevato conflitto negativo, sostenendo che l'assegno ordinario di invalidità appartiene al giudice ordinario e che, comunque, non sussisteva giurisdizione contabile su entrambe le domande. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato così portato alle Sezioni Unite per stabilire se la controversia, pur introdotta con il rito dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dovesse essere attratta alla giurisdizione della Corte dei conti quale controversia funzionale al diritto a pensione di un dipendente di ente sottratto alla privatizzazione del pubblico impiego.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di giurisdizione e ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che il rapporto di impiego del dipendente della Banca d'Italia rimane in regime pubblicistico e che la domanda, anche se formalmente proposta ex art. 445-bis c.p.c., era sostanzialmente diretta a ottenere una prestazione previdenziale collegata all'inabilità del pubblico dipendente. In particolare, la domanda principale riguardava la pensione di inabilità, prestazione inclusa nella giurisdizione contabile; la presenza della domanda subordinata di assegno ordinario di invalidità non mutava il criterio di riparto, perché il petitum sostanziale era identificato dalla tutela pensionistica richiesta. Le eccezioni relative al difetto di contribuzione nella gestione pubblica e alla mancata estensione dell'assegno ordinario di invalidità ai dipendenti iscritti a forme esclusive dell'AGO sono state ritenute estranee al tema della giurisdizione e incidenti sul merito della pretesa. La Corte ha quindi confermato che il giudice competente a conoscere della domanda è la Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 445-bis c.p.c.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è una condizione di procedibilità della domanda e serve solo ad accertare il requisito sanitario; la norma non determina da sola il riparto di giurisdizione, che va individuato in base alla materia sostanziale dedotta.
art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001
Continua a permanere il regime di diritto pubblico per il personale della Banca d'Italia, sottratto alla privatizzazione del pubblico impiego.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato nel quadro della disciplina derogatoria che esclude dalla privatizzazione alcune categorie di dipendenti pubblici.
art. 68, comma 4, d.lgs. n. 29 del 1993
È richiamato come antecedente normativo della sottrazione di alcuni rapporti di impiego alla regola generale della privatizzazione.
art. 2, comma 12, L. n. 335 del 1995
Ha esteso ai dipendenti pubblici iscritti a forme esclusive dell'AGO solo la pensione di inabilità, non anche l'assegno ordinario di invalidità.
L. n. 222 del 1984
È la disciplina previdenziale di riferimento per pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità; la Corte distingue tra le due prestazioni ai fini dell'estensione ai pubblici dipendenti.
d.m. 8 maggio 1997, n. 187
Regola le modalità applicative della pensione di inabilità per i dipendenti pubblici iscritti a forme esclusive dell'AGO, confermando l'inserimento della prestazione nel sistema previdenziale pubblico.
art. 13 r.d. n. 1214 del 1934
È richiamato quale base della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni pubbliche e delle controversie funzionali alla pensione.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire va apprezzato in relazione alla prestazione concreta che si intende conseguire, ma ciò non basta a mutare il criterio di riparto della giurisdizione.
art. 45, diciassettesimo comma, d.lgs. n. 80 del 1998
È richiamato come discrimine temporale della giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego privatizzato.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato quale norma che ha sostituito il discrimine temporale previsto dalla disciplina previgente per le controversie di pubblico impiego privatizzato.
Massime di principio
- La giurisdizione sulle controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti spetta alla Corte dei conti quando il petitum sostanziale riguarda il diritto, la misura, la decorrenza o comunque questioni funzionalmente connesse a una pensione pubblica.
- L'uso del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. non sposta automaticamente la giurisdizione al giudice ordinario: l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio è uno strumento processuale interno alla giurisdizione ordinaria e deve cedere alla disciplina sostanziale che regola il rapporto dedotto.
- Per identificare il giudice competente occorre guardare alla prestazione finale cui l'accertamento sanitario è strumentale; se la domanda è funzionale a una prestazione pensionistica rientrante nella giurisdizione contabile, anche l'accertamento sanitario preliminare segue tale giurisdizione.
- Nei rapporti di impiego sottratti alla privatizzazione, il regime pubblicistico permane anche ai fini pensionistici; la particolare natura dell'ente e delle funzioni svolte dai dipendenti giustifica il mantenimento del regime speciale.
- La distinzione tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità è decisiva: per i dipendenti pubblici iscritti a forme esclusive dell'AGO l'ordinamento ha esteso la sola pensione di inabilità, non anche l'assegno ordinario di invalidità.
- Le eccezioni che attengono ai requisiti contributivi o all'ammissibilità sostanziale della prestazione incidono sul merito della domanda e non sul riparto di giurisdizione.
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