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Sentenza

Sentenza n. 3971/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 656/2025, depositata e resa pubblica in data 29 giugno 2025, Sez. lavoro, r.g. 1708/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 2 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 9 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202601814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 656/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 656/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto all'ottenimento della carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00, e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile il relativo accredito, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 luglio 2025, ma l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultando l'avvenuta esecuzione nelle more, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, rendendo effettivo il diritto della ricorrente alla carta docente secondo quanto stabilito nel giudicato. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    L'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale obbligata al pagamento.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In sede di esecuzione commissariale, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, possono essere utilizzati i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di una somma non viene eseguita, l'azione di ottemperanza è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, individuato in relazione agli adempimenti necessari per dare piena esecuzione alla pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, qualora l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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