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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33448/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità pubblica)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Milano che, riformando parzialmente il decreto di inammissibilità del Tribunale di Milano, aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta nell'ambito della misura di prevenzione patrimoniale. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità sociale e l'epoca di acquisizione dei beni confiscati. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse formulata in termini generici, senza confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, il quale aveva dato conto degli illeciti lucrogenetici attribuiti al prevenuto nel tempo. Il ricorso non indicava neppure quali specifiche allegazioni sarebbero state disattese. La memoria difensiva, limitandosi a ribadire la fondatezza dell'impugnazione, non poteva sanare il difetto originario di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità e difetto di specificità delle censure. Ha ritenuto superflua ogni ulteriore valutazione sul merito della correlazione temporale tra pericolosità sociale e acquisizione dei beni. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che contesti genericamente la motivazione del provvedimento impugnato senza confrontarsi puntualmente con il suo iter argomentativo e senza indicare quali specifiche allegazioni o deduzioni sarebbero state disattese.
  • La memoria difensiva successiva non può sanare il difetto originario di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
  • In materia di confisca di prevenzione, una censura relativa alla correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità sociale ed epoca di acquisizione dei beni deve indicare specificamente le parti della motivazione impugnata che si assumono erronee o omissive e le allegazioni concretamente non valutate.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzione
RamiMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

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