Sentenza n. 4238/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare -del provvedimento di diniego del visto per residenza elettiva n. 20250022705/22720/2272del 19/9/2025 - notificato il 30/9/2025 - del Consolato d'Italia a Istanbul.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per residenza elettiva adottato dal Consolato d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il diniego del visto per residenza elettiva, deducendo il difetto di motivazione congrua e l’eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, hanno sostenuto di disporre di adeguate risorse economiche e hanno prodotto documentazione relativa a redditi complessivi annuali del nucleo familiare non inferiori a euro 93.916,51, derivanti da locazioni, pensioni e dividendi societari. Il diniego era stato motivato dal difetto di prova del requisito economico. I ricorrenti hanno inoltre contestato le obiezioni relative alla mancata legalizzazione della documentazione estera.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego consolare. Il Collegio ha ritenuto attendibile e idonea la documentazione prodotta, dalla quale risultava la disponibilità di redditi complessivi annuali ampiamente superiori alla soglia richiesta. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per il visto per residenza elettiva, il requisito reddituale non può essere calcolato applicando automaticamente ai familiari conviventi la medesima soglia prevista per il primo richiedente. In presenza di più viaggiatori, il reddito deve essere parametrato applicando la quota giornaliera prevista per il primo straniero e una quota aggiuntiva inferiore per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare. Il diniego è stato quindi ritenuto illegittimo per violazione della disciplina sul requisito economico e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il giudice ha precisato che, nella riedizione del potere, la sede consolare non potrà reiterare il diniego sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite. Il MAECI è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
disciplina sul requisito reddituale per il visto per residenza elettiva
quota giornaliera di euro 27,89 per il primo straniero e di euro 17,04 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare; reddito minimo annuale aggiuntivo di circa euro 18.660,00
Il requisito economico deve essere calcolato distinguendo tra il primo richiedente e gli ulteriori familiari conviventi, per i quali opera una soglia aggiuntiva inferiore; non è legittimo applicare automaticamente a ciascun familiare la stessa soglia prevista per il primo straniero.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del visto per residenza elettiva, il requisito reddituale deve essere valutato sulla base delle disponibilità economiche complessive e documentate del nucleo familiare, comprese, ove adeguatamente provate, rendite da locazione, pensioni e dividendi societari.
- Quando la richiesta di visto per residenza elettiva riguarda più componenti conviventi del nucleo familiare, la soglia reddituale non può essere determinata applicando a ciascun richiedente il medesimo importo previsto per il primo straniero: per gli ulteriori componenti deve essere applicata la quota aggiuntiva inferiore prevista dalla disciplina di riferimento.
- Il diniego del visto per insufficienza del requisito economico è illegittimo quando l’amministrazione omette di considerare documentazione attendibile che dimostri redditi familiari superiori alla soglia applicabile o valuta erroneamente tali disponibilità come fondate sui soli saldi bancari.
- Dopo l’annullamento del diniego, nella riedizione del potere l’amministrazione non può reiterare il medesimo diniego sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite e ritenute idonee dal giudice.
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