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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16960 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per complessivi 88.607,42 euro. Ha sostenuto, in primo luogo, che non fosse necessaria la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria; in subordine, che alcune cartelle fossero state notificate entro l'anno precedente l'iscrizione e che la CTR avesse erroneamente valutato le notifiche delle cartelle. La contribuente si è costituita e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Equitalia e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva al contribuente, anche per fatti anteriori all'introduzione dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, così da consentire il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa alle cartelle notificate entro l'anno, perché Equitalia non aveva indicato specificamente nel ricorso quali cartelle fossero coinvolte e i relativi importi, in violazione del principio di autosufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    L'intimazione prevista da questa disposizione è necessaria quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, non è un requisito autonomo dell'iscrizione ipotecaria, che costituisce una procedura alternativa all'esecuzione forzata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva al contribuente, con concessione di un termine per pagare o presentare osservazioni, in applicazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio della preventiva comunicazione anche al periodo anteriore all'introduzione legislativa del comma, poiché esso rifletteva già un obbligo generale di tutela del contraddittorio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari e alle contestazioni sulla regolarità delle notifiche delle cartelle.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • Legge n. 390 del 1982

    Richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle contestazioni riguardanti la validità delle notificazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi contesta in Cassazione la valutazione della notificazione delle cartelle deve indicare specificamente gli atti interessati, le date, gli importi e riprodurre gli elementi rilevanti, consentendo alla Corte di verificare direttamente la censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Cass., Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19668

    l'iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio

    L'iscrizione ipotecaria tributaria, incidendo negativamente sui diritti del contribuente, richiede una preventiva comunicazione che consenta il pagamento o la presentazione di osservazioni. L'omissione rende nulla l'iscrizione.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca tributaria, l'amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine ragionevole, normalmente individuato in trenta giorni, per pagare o difendersi.
  • La preventiva intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, non è necessariamente richiesta per l'iscrizione ipotecaria se l'espropriazione non è iniziata entro un anno, perché l'ipoteca è una misura distinta e alternativa all'esecuzione forzata; resta però necessario il preavviso derivante dal principio del contraddittorio.
  • Le contestazioni sulle notifiche delle cartelle devono essere precise e documentate: occorre indicare quali cartelle siano state notificate, in quali date, per quali importi e quali irregolarità siano riscontrabili.
  • Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente formulare genericamente una violazione di legge insieme a un vizio di motivazione; i motivi devono essere distinti e specificamente argomentati.
  • L'omessa preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria può determinare l'invalidità dell'iscrizione, anche quando l'atto sia anteriore all'introduzione normativa espressa dell'obbligo di preavviso.

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