Sentenza n. 4270/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – 1° Reparto Reclutamento e disciplina prot. n.-OMISSIS-del 21.02.2025 recante ad oggetto “Allievo 235° corso-OMISSIS-, nato il 4 febbraio 2007. Proposta di dimissione d’autorità, proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e rinvio alla famiglia ai sensi dell’art. 665, comma 1 e comma 2, lettera b) e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)” indirizzato al Comando della Scuola Militare “Nunziatella” e notificato all’interessato il 24.02.2025; - nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non noti; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4.07.2025: - del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – 1° Reparto Reclutamento e disciplina prot. n. -OMISSIS- del 27.05.2025 recante ad oggetto “Allievo 235° corso-OMISSIS-, nato il 4 febbraio 2007. Proposta di dimissione d’autorità, proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e rinvio alla famiglia ai sensi dell’art. 665, comma 1 e comma 2, lettera b) e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)” indirizzato al Comando della Scuola Militare “Nunziatella” e notificato all’interessato il 28.05.2025; - nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non noti; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11.02.2026: - del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare -OMISSIS- 24-12-2025 avente ad oggetto “Concorso, per esami, per l’ammissione di 155 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2026-2027 indetto con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- in data 4 dicembre 2025 (bando di concorso). Istanza formulata per conto del Sig.-OMISSIS-” notificato via pec in pari data allo scrivente difensore. (ALLEGATO); - nonché relativamente al ricorso per motivi aggiunti presentato avverso il “Provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – 1° Reparto Reclutamento e disciplina prot. n. -OMISSIS- del 27.05.2025 recante ad oggetto “Allievo 235° corso-OMISSIS-, nato il 4 febbraio 2007. Proposta di dimissione d’autorità, proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e rinvio alla famiglia ai sensi dell’art. 665, comma 1 e comma 2, lettera b) e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)” indirizzato al Comando della Scuola Militare “Nunziatella” e notificato all’interessato il 28.05.2025. - nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non noti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di dimissione d'autorità dalla Scuola Militare Nunziatella, proscioglimento dalla ferma speciale e rinvio alla famiglia, nonché comunicazione relativa ai requisiti per l'ammissione al concorso per l'Accademia Aeronautica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 21 febbraio 2025 con cui il Ministero della Difesa aveva disposto la dimissione d'autorità dalla Scuola Militare Nunziatella, il proscioglimento dalla ferma speciale triennale e il rinvio alla famiglia, ai sensi dell'art. 665 del d.P.R. n. 90/2010. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris nella possibile violazione dell'art. 665, comma 1, per l'adozione dell'atto su proposta motivata del comandante della scuola ma senza il previo parere dell'apposito organo collegiale richiesto dalla norma anche per l'ipotesi di reiterate gravi mancanze disciplinari di cui al comma 2, lett. b), ritenendo tale parere distinto da quello della commissione di disciplina previsto per le singole sanzioni disciplinari. Era stato inoltre ravvisato il periculum in mora per l'immediata interruzione del percorso scolastico, prossimo all'esame di maturità. L'Amministrazione ha quindi adottato un ulteriore provvedimento il 27 maggio 2025, dichiarando di avere verificato la correttezza procedimentale, acquisito il parere dell'organo collegiale e esaminato la memoria difensiva dell'interessato, sospendendo l'efficacia della dimissione fino all'eventuale ammissione e svolgimento dell'esame di Stato. Il ricorrente ha impugnato anche tale atto con motivi aggiunti. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato una comunicazione del 24 dicembre 2025 concernente un'istanza relativa ai requisiti di partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia Aeronautica. In sede cautelare il TAR ha ritenuto tale comunicazione priva di natura provvedimentale e non autonomamente lesiva, trattandosi di chiarimenti fondati sul bando e sui precedenti provvedimenti, senza nuova istruttoria o rivalutazione degli interessi, osservando che l'eventuale lesione sarebbe derivata da un distinto provvedimento di esclusione dal concorso. Con nota dell'8 maggio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia sostanziale alla prosecuzione formulata dal ricorrente. Non ha quindi definito nel merito le censure rivolte contro i provvedimenti di dimissione e proscioglimento né ha ulteriormente esaminato la legittimità della comunicazione relativa al concorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della complessa vicenda fattuale e procedimentale.
Norme richiamate
art. 665 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La norma disciplina la dimissione d'autorità, il proscioglimento dalla ferma speciale e il rinvio alla famiglia degli allievi, prevedendo, secondo la valutazione cautelare riportata nella sentenza, il previo parere di un apposito organo collegiale per le ipotesi tipizzate dal comma 2, inclusa quella delle reiterate gravi mancanze disciplinari.
art. 1400 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Commissione di disciplina
Il parere della commissione di disciplina relativo all'irrogazione delle singole sanzioni disciplinari è stato ritenuto distinto dal parere dell'apposito organo collegiale richiesto dall'art. 665 d.P.R. n. 90/2010.
art. 21-quater, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento del 27 maggio 2025 ha richiamato tale disposizione per sospendere l'efficacia della dimissione fino all'eventuale ammissione e svolgimento dell'esame di Stato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità.
art. 14, lett. d), d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
È stato richiamato in sede cautelare in relazione alla possibilità di sostenere l'esame di Stato come candidato esterno.
art. 635, comma 1, lett. f), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il suo contenuto è stato richiamato dal bando di concorso per individuare i requisiti di partecipazione all'Accademia Aeronautica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti quando non residui un'utilità concreta e attuale nella prosecuzione del processo.
- Il previo parere dell'apposito organo collegiale previsto dall'art. 665 d.P.R. n. 90/2010 per le ipotesi di dimissione tipizzate dalla norma è distinto dal parere della commissione di disciplina acquisito per l'irrogazione delle singole sanzioni disciplinari.
- Una comunicazione amministrativa che si limiti a fornire chiarimenti sui requisiti di partecipazione a un concorso, richiamando il bando e precedenti provvedimenti senza nuova istruttoria, rivalutazione degli interessi o modifica di situazioni giuridiche, non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile; l'eventuale lesione può derivare dal successivo provvedimento di esclusione.
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