Sentenza n. 10352/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma - Ufficio Condono in ordine alla comunicazione ex lege 241/1990 del 13 gennaio 2026 inviata a mezzo pec; e per l’annullamento - della nota dell'Amministrazione del 14 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulle istanze di riesame dei conteggi relativi a oblazione e oneri concessori della pratica di condono edilizio, nonché nota comunale confermativa dei precedenti conteggi
Esito
La controversia
I ricorrenti, titolari di una pratica di condono edilizio con pagamenti effettuati per oblazione e oneri concessori calcolati su una superficie di 25 mq, hanno contestato la correttezza dei conteggi comunali e hanno chiesto il riesame della pratica. Dopo una prima istanza del 4 dicembre 2024, riscontrata dal Comune con nota del 6 febbraio 2025 contenente i conteggi, hanno presentato una nuova istanza il 17 marzo 2025 e successivi solleciti via PEC del 13 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026. Con ricorso hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione della l. 241/1990 e la formazione del silenzio-inadempimento, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione e disparità di trattamento. Hanno inoltre chiesto l’annullamento della nota comunale del 14 gennaio 2026, ritenuta fondata su conteggi erronei e su un’istruttoria carente. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, rilevando di avere già riscontrato le istanze con la nota del 6 febbraio 2025 e con quella del 14 gennaio 2026, meramente confermativa della precedente.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione comunale limitatamente all’azione avverso il silenzio e l’ha dichiarata inammissibile. Ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’azione contro il silenzio presuppone la perdurante inerzia dell’amministrazione; tale presupposto mancava perché il Comune aveva adottato un provvedimento espresso in risposta alle istanze. Anche il sollecito del 13 gennaio 2026, qualificato come mera sollecitazione, non imponeva un ulteriore e distinto riscontro. Il giudice ha precisato che un provvedimento espresso esclude la configurabilità del silenzio anche quando non soddisfi l’interesse del privato, il quale deve eventualmente contestarlo mediante azione di annullamento. Poiché era stata proposta anche una domanda caducatoria contro la nota del 14 gennaio 2026, il TAR ha disposto, per tale domanda, il mutamento dal rito camerale del silenzio al rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. La domanda di annullamento non è stata ancora decisa e le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone la perdurante inerzia dell’amministrazione sull’istanza del privato; in presenza di un provvedimento espresso manca la condizione dell’azione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito dell’azione avverso il silenzio; il comma 6 impone il mutamento del rito in ordinario quando, insieme all’azione contro il silenzio, sia proposta una domanda di annullamento.
art. 117, comma 6, c.p.a.
La domanda di annullamento proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio deve essere trattata con rito ordinario, mediante conversione del rito camerale.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è ammissibile solo in presenza di una perdurante inerzia dell’amministrazione rispetto a un’istanza che imponga una pronuncia; l’adozione di un provvedimento espresso fa venir meno tale presupposto, anche se il provvedimento è sfavorevole o non satisfattivo per il privato.
- Una mera sollecitazione o reiterazione dell’istanza, avente contenuto sostanzialmente coincidente con una precedente già definita, non impone all’amministrazione l’adozione di un nuovo e distinto provvedimento e non consente di configurare un ulteriore silenzio-inadempimento.
- Quando l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, le contestazioni del privato devono essere fatte valere mediante impugnazione dell’atto, non attraverso l’azione contro il silenzio.
- La proposizione congiunta dell’azione avverso il silenzio e di una domanda di annullamento comporta, per quest’ultima, la conversione dal rito camerale del silenzio al rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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