Sentenza n. 10588/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione sulla domanda n. 44074 inoltrata dalla ricorrente in data 24/04/2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale nonché per l'accertamento e la condanna all'obbligo di provvedere sulla domanda n. 44074 presentata dalla ricorrente in data 24/04/2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale per il sostegno presentata il 24 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, nonché l’ordine di provvedere. Ha dedotto che, a fronte della presentazione dell’istanza il 24 aprile 2025, era decorso il termine per la conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma. Il Ministero dell’Università e della Ricerca risulta costituito in giudizio, ma la decisione considera quale autorità competente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell’Amministrazione. Il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è attribuito al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale denominazione assunta dal precedente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; ai sensi del comma 6, deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Poiché alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento finale espresso, il silenzio è stato dichiarato inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione e consentono al giudice di accertare l’inadempimento e ordinare all’Amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e poi Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nell’azione contro il silenzio, la sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede e al contempo rende sufficiente la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- Decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento senza un provvedimento espresso, il silenzio dell’autorità competente integra silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso.
- In presenza di un silenzio-inadempimento accertato, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendo un termine successivo per l’esecuzione sostitutiva.
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