Cassazione Civile, Ordinanza n. 06753/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Tre proprietari avevano convenuto in giudizio il condominio chiedendo l'adozione dei lavori di regimentazione del deflusso delle acque, perché infiltrazioni e allagamenti provenienti dal complesso condominiale avevano danneggiato i loro locali. Nell'atto introduttivo avevano chiesto anche il risarcimento di tutti i danni già subiti, indicati come danno emergente per interventi manutentivi e lucro cessante per la mancata utilizzazione delle strutture. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte del danno emergente; in appello i proprietari avevano ottenuto un ampliamento della condanna risarcitoria, includendo anche danni maturati in corso di causa, relativi ad ulteriori allagamenti verificatisi negli anni successivi e al pregiudizio da mancata locazione/risoluzione di un contratto di locazione. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. per avere la corte territoriale interpretato estensivamente la domanda originaria; 2) violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c. per aver riconosciuto danni non derivanti dallo stesso fatto dedotto in citazione ma da fatti sopravvenuti; 3) violazione degli artt. 153, 183, 184-bis e 112 c.p.c. per il mancato rispetto delle preclusioni e l'asserita assenza di memorie integrative; 4) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c. per non aver distinto i diversi episodi di allagamento e per avere confuso eventi anteriori e successivi alla citazione; 5) violazione delle stesse norme civilistiche per carenza di prova e per l'illegittima liquidazione equitativa dei danni, in particolare quelli correlati alla mancata locazione di un locale e al mancato incasso dei canoni di un altro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo che la domanda introduttiva fosse circoscritta a uno specifico fatto lesivo già dedotto e che la successiva richiesta di risarcimento per ulteriori allagamenti e per il pregiudizio da risoluzione della locazione integrasse un mutamento non consentito della domanda, salvo eventuale rimessione in termini. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre ritenuta improponibile alla Corte di cassazione l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dovendo essa essere proposta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La decisione ribadisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può attribuire danni o effetti non compresi nel perimetro della domanda originaria.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel contesto della critica alla legittimazione e all'interesse ad agire, senza autonoma specificazione decisoria.
art. 163 c.p.c.
comma 2, n. 3 e n. 4; comma 3, n. 4
La domanda deve contenere la specifica indicazione dei fatti e dell'oggetto della pretesa; la causa petendi, se riferita a un fatto lesivo determinato, delimita il thema decidendum.
art. 153 c.p.c.
I danni ulteriori o diversi non prospettabili prima possono essere introdotti solo ove ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
art. 183 c.p.c.
L'emendatio della domanda è consentita nei limiti delle preclusioni e non può trasformarsi in un mutamento della causa petendi.
art. 184-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni istruttorie e assertive del processo di primo grado.
art. 2043 c.c.
Richiamato come base della responsabilità aquiliana per i danni da infiltrazioni e allagamenti.
art. 2056 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante conseguenti immediatamente e direttamente al fatto illecito.
art. 1226 c.c.
Richiamato con riguardo alla liquidazione equitativa del danno, censurata dal ricorrente per asserita carenza di prova.
art. 2697 c.c.
Richiamato a proposito dell'onere della prova dei danni e dei criteri di quantificazione.
art. 700 c.p.c.
È menzionato il provvedimento cautelare ante causam che aveva intimato al condominio di regolare il deflusso delle acque.
art. 373 c.p.c.
La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per cassazione va chiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza, non alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria deve essere interpretata alla luce della specifica causa petendi dedotta in citazione: quando il fatto lesivo è individuato in modo determinato nel tempo e nello spazio, non è consentito estendere in appello la pretesa a ulteriori eventi dannosi successivi e autonomi rispetto a quelli originariamente allegati.
- L'allegazione di ulteriori conseguenze dannose del medesimo fatto storico può integrare una emendatio libelli solo se resta invariato il fatto generatore; se invece si introducono nuovi fatti lesivi o nuovi pregiudizi non prospettati prima, si realizza un mutamento della domanda non consentito oltre le preclusioni processuali.
- I danni sopravvenuti o non prevedibilmente deducibili in precedenza possono essere fatti valere soltanto nei casi e nei limiti in cui sia possibile la rimessione in termini.
- Nel danno aquiliano, la liquidazione deve restare ancorata alla prova del pregiudizio e al nesso causale tra fatto illecito e danni allegati; la liquidazione equitativa non può sostituire integralmente la dimostrazione del danno quando questa sia mancante.
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