Cassazione Penale, Sentenza n. 770/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare emessa per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125 e 274 c.p.p. e vizi di motivazione. Contestava che il Tribunale non avesse valutato la contrapposizione storica fra Brandimarte e Priolo, lo stato detentivo dei Brandimarte dal 2013, la mancata rilevazione della sua presenza nei locali indicati come base degli incontri (chiosco, circolo), l'assenza di intercettazioni con altri associati (prevalendo un "monologo"), l'inidoneità del colloquio del 15/09/2019 e dei riferimenti a fatti del 1989 a dimostrare appartenenza mafiosa, e la mancata sussistenza delle esigenze cautelari (nessun pericolo di inquinamento probatorio né di reiterazione concreto e attuale).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in realtà, critiche di merito e una proposta di lettura alternativa dei fatti non ammissibile in questa sede: l'ordinanza impugnata era motivata in modo congruo e non manifestamente illogico. Il Tribunale aveva ricostruito l'esistenza di un'articolazione mafiosa De Maio-Brandimarte (vincoli familiari, ascesa dopo la faida con i Priolo, traffico di stupefacenti quale volano economico), individuando basi operative sul lungomare di Gioia Tauro, rinvenimenti di armi e sostanze stupefacenti e intercettazioni ritenute significative. Ha dato rilievo al monologo del 15/09/2019 nel quale il ricorrente ammetteva appartenenza e ruolo di "consigliere" del genero, minacce, l'uso di alleati di altre cosche per esercitare pressioni e al metodo intimidatorio emerso anche in altro episodio (ritrovamento targa, individua- zione e volontà sanzionatoria). Sotto il profilo delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che non fossero superati gli indici previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p., sussistendo un concreto e attuale pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Il giudice ha ritenuto che elementi probatori (intercettazioni con ammissioni, riferimenti al ruolo di "consigliere", collegamenti familiari e con altre cosche, traffico di stupefacenti, metodi intimidatori) fossero compatibili con la fattispecie di associazione mafiosa e giustificassero la custodia cautelare.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione formale, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili in quanto miravano a rinnovare la valutazione di merito della motivazione, senza dimostrare una manifesta illogicità o insufficienza.
art. 274 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizi di motivazione; la Corte ha invece considerato la motivazione del Tribunale del riesame congrua e non censurabile in questa sede, rigettando la doglianza.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice ha applicato la presunzione prevista da tale norma in tema di custodia cautelare, ritenendo che non vi fossero elementi idonei a superarla e che fossero, anzi, presenti elementi che indicavano un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato.
art. 94 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata nelle conclusioni della sentenza per le procedure formali conseguenti.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti o a rinnovare la valutazione di merito della prova sono spesso ritenute inammissibili se il provvedimento impugnato è motivato in modo congruo e non manifestamente illogico.
- Ammissioni e riferimenti espliciti alla propria posizione nel sodalizio, anche se contenuti in "monologhi" o colloqui con familiari, possono costituire elemento probatorio decisivo per la configurazione della partecipazione a un'associazione mafiosa.
- La presenza di contesti esterni (vincoli familiari tra affiliati, alleanze con altre cosche, controllo di piazze di spaccio, ritrovamento di armi e stupefacenti) rafforza la valutazione di sussistenza di un'articolazione mafiosa e delle esigenze cautelari.
- Per contestare efficacemente la custodia cautelare occorre fornire elementi concreti e specifici che superino la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.; mere argomentazioni generiche sulliceità della ricostruzione o su eventi storici isolati sono insufficienti.
- Riferimenti a fatti molto remoti o a rapporti indiretti (es. giudizi su fatti del 1989) non escludono necessariamente la responsabilità se vi sono contemporaneamente elementi probatori recenti e significativi che collegano il ricorrente all'organizzazione.
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