Cassazione Penale, Sentenza n. 19319/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, intervenuta in pendenza del ricorso la remissione della querela da parte di Cristian Previti e accettata da Matteo Amabili, il reato si è estinto; perciò non è stato esaminato il merito delle doglianze sulla motivazione. È stata inoltre disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Amabili ha impugnato per vizio di motivazione (presunto travisamento della prova, con richiamo alle modalità di acquisto e pagamento tramite eBay/PayPal e alla identificazione telematica dell'interlocutore) e, in subordine, ha dedotto l'estinzione del reato per remissione della querela, poiché la persona offesa Previti aveva rimesso la querela e Amabili ne aveva accettato la remissione durante la pendenza del ricorso in Cassazione.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
attentuante riconosciuta in sede di merito
la circostanza attenuante era stata riconosciuta dal giudice di merito nella condanna originaria; citata come fatto processuale ma non decisiva rispetto all'estinzione del reato per remissione della querela
art. 23, comma 8, DL 137/2020
norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del PG
il Procuratore Generale ha trasmesso la propria requisitoria secondo la procedura prevista da tale norma; la questione procedurale non ha però impedito che la Cassazione rilevasse d'ufficio l'estinzione del reato
Remissione di querela (giurisprudenza consolidata)
Cass. SS.UU., 25.2.2004 (Chiasserini); Cass. Pen., sez. II, 8.7.2014 n. 37688 (Gustinetti); Cass. Pen., sez. II, 28.4.2010 n. 18680 (Lo Conte); Cass. Pen., sez. V, 25.2.2019 n. 19675 (Crupi)
la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata dal querelato determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia tempestivamente proposto
Principio di declaratoria della causa estintiva in sede di legittimità
Sez. U, Sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti); Sez. 5, Sent. n. 588 del 04/10/2013 (Zambonini); Sez. 5, Sent. n. 21201 del 26/02/2009 (Faraon)
quando sussiste una causa di estinzione del reato intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità, il giudice della legittimità deve rilevarla e dichiararla; in presenza di tale causa non è possibile esaminare nel merito vizi di motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione e accettata dal querelato, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
- Quando il reato si estingue per remissione della querela, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sulla motivazione della sentenza impugnata: l'esame delle doglianze è precluso e la sentenza va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione.
- L'accettazione formale della remissione da parte del querelato è necessaria perché la causa estintiva produca effetto; la prova documentale di tale accettazione deve risultare dagli atti.
- La remissione può prevalere su altre questioni processuali (es. inammissibilità del ricorso), purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- La remissione di querela può travolgere anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti, secondo la giurisprudenza citata; occorre verificare gli effetti sulle eventuali conseguenze civili.
- In casi analoghi è opportuno documentare tempestivamente la remissione e la sua accettazione (verbali, attestazioni in sede di forza pubblica) per permettere la sua efficace rilevazione in sede di legittimità.
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