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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28307/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per carenza di interesse. Contestava che la pronuncia di merito e quella cautelare avevano accertato fatti (il possesso dei terreni in capo a Francesco Marchetti e la qualifica di comodatario del ricorrente) suscettibili di formare giudicato e quindi idonei a recargli pregiudizio. Denunciava altresì vizi connessi alla mancata evocazione del curatore fallimentare ai sensi dell'art.43 L.F., alla contraddittorietà delle decisioni sulla capacità processuale del fallito, e alla determinazione del rapporto di comodato senza un valido contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondati i motivi connessi. Ha dichiarato inammissibile la produzione tardiva di alcuni documenti ai sensi dell'art.372 c.p.c., ma ha ritenuto che il ricorrente avesse interesse ad impugnare perché la sentenza di primo grado aveva pronunciato accertamenti (possesso di Francesco e qualità di comodatario del ricorrente) che sono premessa necessaria della decisione e quindi idonei a formare giudicato e a recare pregiudizio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per esaminare l'appello proposto da Paolantonio Marchetti; spese del giudizio di legittimità compensate a carico della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art.100 c.p.c.

    Principio dell'interesse ad agire e ad impugnare: l'interesse all'impugnazione si valuta in base all'utilità giuridica conseguibile; non è sufficiente un interesse astratto alla correzione della motivazione.

  • art.360 c.p.c. comma 1 n.3 e n.5

    Fondamento per i motivi di cassazione relativi a violazione di norme di diritto (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha ritenuto fondati i motivi connessi a questi profili.

  • art.43 Legge fallimentare (L.F.)

    Disciplina la rappresentanza processuale del fallito: la mancata evocazione del curatore può incidere sulla legittimazione e sulla validità del contraddittorio se la decisione incide sui diritti del fallimento; qui è stata oggetto di censura come possibile vizio rilevante.

  • art.372 c.p.c.

    Limita la produzione di documenti in Cassazione dopo i termini; la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di documenti non prodotti nei gradi di merito e non attinenti all'ammissibilità del ricorso.

  • art.369 c.p.c.

    Termine per il deposito dei documenti per il giudizio di cassazione; richiamato insieme all'art.372 per la valutazione di ammissibilità delle produzioni tardive.

  • art.143 c.p.c.

    Norma riguardante la notifica degli atti introduttivi (richiamata contestualmente alla nullità della notifica nel procedimento di merito); la nullità della notifica è stata considerata in primo grado nei confronti di Paola Novella Marchetti.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare non si limita alla perdita o al successo sulla domanda principale: esiste interesse quando la sentenza contiene accertamenti preliminari e necessari che possono formare giudicato e recare pregiudizio concreto alla parte anche se questa ha ottenuto il rigetto della domanda nei suoi confronti.
  • Gli accertamenti costitutivi del decisum (es. chi è possessore dei beni, qualifiche giuridiche come comodato) sono suscettibili di formare giudicato; se tali accertamenti danneggiano una parte, questa ha interesse ad impugnare anche se, sul piano sostanziale, non risulta soccombente su altre domande.
  • Le statuizioni che sono 'obiter dictum' o mero corollario motivazionale non costituiscono giudicato e, quindi, non giustificano in genere l'interesse all'impugnazione.
  • In caso di fallimento, l'art.43 L.F. impone attenzione al corretto coinvolgimento del curatore: la mancata evocazione può determinare vizi rilevanti del contraddittorio quando la decisione incide sui diritti della massa fallimentare.
  • In Cassazione la produzione di nuovi documenti è strettamente regolata (art.369 e 372 c.p.c.): documenti non prodotti nel merito e non attinenti all'ammissibilità non saranno ammessi.
  • Se la corte di merito dichiara l'appello inammissibile per mancanza di interesse, il ricorrente può candidamente replicare che esiste interesse quando la pronuncia contiene accertamenti essenziali che possono generare giudicato lesivo dei suoi diritti; la Corte di legittimità verifica se tali accertamenti sono premessa necessaria del decisum.

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