Cassazione Civile, Ordinanza n. 25062/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di insinuazione tardiva proposta da un avvocato nello stato passivo di un fallimento, per ottenere in prededuzione il compenso professionale relativo all'incarico di difendere la procedura in una causa di opposizione allo stato passivo. Il tribunale respingeva la domanda e la corte d'appello confermava, rilevando che il curatore che aveva conferito il mandato era cessato dall'incarico per effetto della riassunzione/prosecuzione della procedura dinanzi a un diverso tribunale fallimentare e che non risultava provato che la procura fosse stata rilasciata quando egli era ancora legittimato a rappresentare il fallimento. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione dell'art. 25 l. fall., sostenendo che l'incarico al difensore non poteva considerarsi venuto meno senza espressa revoca dell'autorizzazione da parte del giudice delegato e senza comunicazione; 2) violazione degli artt. 83, 85 e 125 c.p.c., contestando l'affermazione che la procura fosse successiva alla cessazione del curatore e sostenendo che, in difetto di revoca formale e fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 9 l. fall., assumendo che la declaratoria di competenza di altro tribunale fallimentare non elide gli effetti sostanziali della prima sentenza di fallimento, ma comporta solo la prosecuzione del procedimento con le necessarie modifiche, tra cui l'eventuale sostituzione del curatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul punto decisivo che, alla data del rilascio della procura, il curatore che aveva conferito il mandato non era più legale rappresentante del fallimento, sicché il mandato era stato conferito da un falsus procurator e non era valido in assenza di ratifica, mai intervenuta. La Corte ha aggiunto che, venuto meno l'incarico del curatore, era superflua una formale revoca dell'autorizzazione già rilasciata e che, in ogni caso, l'assenza di prova sulla data della procura era stata solo genericamente censurata. Ha anche osservato che la continuità degli effetti del fallimento dinanzi al giudice competente non esclude la sostituzione del curatore nominato dal primo tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 l. fall.
nel testo anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06
richiamato solo per descrivere la domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo
art. 98 l. fall.
richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo oggetto dell'incarico professionale
art. 25 l. fall.
la cessazione dell'incarico del curatore rende superflua una formale revoca dell'autorizzazione conferita in precedenza
art. 83 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della validità del mandato ad litem
art. 85 c.p.c.
la revoca o rinuncia alla procura non sono decisive nel caso, perché il difensore non può agire per una parte se il conferente ha già perso la rappresentanza legale
art. 125 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla procura
art. 9 l. fall.
la prosecuzione della procedura davanti al tribunale competente non impedisce la sostituzione del curatore nominato dal primo giudice
art. 1722 c.c.
la cessazione dall'incarico del curatore comporta l'estinzione del potere rappresentativo, con conseguente inefficacia dell'autorizzazione processuale
art. 1398 c.c.
il terzo che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal falsus procurator può agire per il risarcimento del danno contro chi ha speso il nome senza poteri
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il mandato ad litem conferito da chi abbia già perso la qualità dalla quale deriva il potere di rappresentanza della parte processuale è inefficace verso il rappresentato, salvo ratifica successiva.
- La cessazione dell'organo o del soggetto investito della rappresentanza legale della massa comporta il venir meno, senza necessità di formale revoca, delle autorizzazioni processuali precedentemente rilasciate in suo favore.
- Quando la sentenza impugnata si fonda sulla mancanza di poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito il mandato, il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze non attaccano specificamente tale ratio decidendi.
- La continuità degli effetti sostanziali della procedura concorsuale davanti al giudice dichiarato competente non impedisce la sostituzione del curatore nominato dal tribunale originariamente adito.
- Il professionista che riceva incarico da un falsus procurator non può pretendere il compenso dal soggetto falsamente rappresentato, ma, se ne ricorrono i presupposti, può agire contro il conferente privo di poteri per il danno da affidamento incolpevole.
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