Sentenza n. 198/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Udine K10/1199369 dd 28.7.2025 di inammissibilità dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 lett. f) Legge n. 91/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Udine che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha annullato in autotutela il decreto impugnato dopo la proposizione del ricorso. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura versata, da effettuarsi al passaggio in giudicato della sentenza. Le spese e il rimborso sono stati distratti in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Disposizione in base alla quale era stata presentata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana; il provvedimento prefettizio aveva dichiarato l'istanza inammissibile.
art. 21-nonies l. 241/1990
Base normativa dell'annullamento d'ufficio con cui la Prefettura ha eliminato in autotutela il provvedimento impugnato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla il provvedimento impugnato e viene meno l'interesse alla decisione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Prevede il rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente, a carico dell'Amministrazione soccombente secondo la valutazione operata dal giudice.
art. 21 l. 248/2006
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del contributo unificato.
art. 93 c.p.c.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo, richiamato per la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'annullamento in autotutela adottato dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, l'Amministrazione può essere tenuta a rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato e le spese possono essere distratte in favore del difensore antistatario.
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