Ordinanza n. 8042/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento (i) del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 432 del 30 dicembre 2022 – successivamente comunicato in data 31 dicembre 2022 - con il quale è stato disposto che “l'aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2023 riconosciuto alla Concessionaria S.A.L.T. S.p.A. – Tronco Ligure Toscano risulta pari allo 0,00 per cento”; (ii) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o conseguenziale nonché per l'accertamento del diritto della S.A.L.T. S.p.A. ad ottenere l'adeguamento annuale della tariffa nella misura richiesta e, comunque, in conformità alle previsioni convenzionali e regolatorie applicabili al rapporto concessorio, con conseguente condanna dei Ministeri resistenti a provvedere a tale adeguamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale che ha fissato allo 0,00 per cento l'aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2023 alla concessionaria autostradale
Esito
La controversia
La concessionaria autostradale ha impugnato il decreto interministeriale con cui è stato disposto che l'aggiornamento tariffario annuale applicabile dal 1° gennaio 2023 fosse pari allo 0,00 per cento, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto all'adeguamento annuale della tariffa nella misura richiesta e comunque secondo le previsioni convenzionali e regolatorie applicabili al rapporto concessorio, con condanna dei Ministeri a provvedere all'adeguamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato di avere negoziato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il IV Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica di Concessione, il cui decreto interministeriale di approvazione è in attesa della registrazione della Corte dei conti, impegnandosi a rinunciare a una serie di contenziosi pendenti, tra cui quello oggetto del presente giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del decreto tariffario né la spettanza dell'adeguamento richiesto. Rilevata d'ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'accordo negoziato e dell'impegno della ricorrente a rinunciare al ricorso, il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione dell'eventuale improcedibilità. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 maggio 2026.
Norme richiamate
sollevare d’ufficio l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse
La disposizione è richiamata quale base per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio dal Collegio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, emergono fatti sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare la perdita dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio la questione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, ma deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti.
- La prospettata definizione transattiva o convenzionale della controversia e l'impegno della parte ricorrente a rinunciare al giudizio possono costituire elementi rilevanti ai fini della verifica della persistenza dell'interesse al ricorso, senza determinare automaticamente l'improcedibilità prima che le parti siano state sentite e il fatto sopravvenuto si sia consolidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →