Cassazione Civile, Sentenza n. 28276/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Calogero impugnava in Cassazione la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo intervento e la nullità di due delibere assembleari (22/10/2012 e 12/11/2012) con cui le era stato consentito di ricostruire il lastrico solare e ottenere l'uso esclusivo del pianerottolo antistante il suo attico. Le delibere erano state impugnate da Barbara Bisinella per mancanza di unanimità e per alterazione della destinazione d'uso del lastrico; il Condominio, dopo il cambio di amministratore, si era allineato alla impugnazione. Calogero ha cercato di intervenire in giudizio per difendere le delibere e per far valere anche un credito riconosciuto dal Condominio, ma i giudici di merito hanno ritenuto il suo intervento inammissibile perché non rientrante nelle tipologie di intervento voluntary previste dall'art. 105 c.p.c. e perché la legittimazione passiva nei giudizi di impugnazione delle delibere compete all'amministratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Alessandra Calogero e l'ha condannata al rimborso delle spese di giudizio. I motivi di cassazione sono stati ritenuti inammissibili sia perché non coglievano la ratio decidendi (primi due motivi), sia per inosservanza degli oneri prescritti per i motivi di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme (art. 348-ter, co.5), sia per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). In sostanza il giudice di legittimità ha confermato che l'intervento di Calogero non poteva essere accolto e ha lasciato ferme le declaratorie di nullità delle delibere decise nei gradi di merito.
Norme richiamate
Codice civile
Citato in relazione alla disciplina dell'impugnazione delle delibere assembleari; la Corte osserva contestualmente che questioni sul conflitto di interessi del condomino vanno valutate ma non incidono sulla ratio che ha portato a dichiarare inammissibile l'intervento.
Codice civile
Richiamato come titolo normativo che legittima l'amministratore a promuovere attività a tutela dell'interesse condominiale, ivi compresa la sollecitazione alla revoca delle delibere.
Codice civile
Norma sul conflitto di interessi in ambito societario; la Corte rileva che l'applicabilità analogica a casi condominiali è un punto dibattuto ma, in ogni caso, anche riconoscendo analogia, il problema non muterebbe la valutazione sull'ammissibilità dell'intervento processuale.
Codice civile
Citate in correlazione alle norme societarie richiamate per analogia nella discussione sul conflitto di interessi; la Corte non fonda la decisione su tale richiamo.
Codice di procedura civile
Norma centrale: disciplina le tipologie di intervento volontario dei terzi (adesivo principale, adesivo autonomo, adesivo litisconsortile, adesivo dipendente). La Corte ha ritenuto che l'intervento di Calogero non rientrasse in alcuna di queste tipologie in modo da giustificarne l'ammissibilità come svolto.
Codice di procedura civile
Richiamato per ricostruire i poteri processuali analogici dell'interveniente adesivo dipendente; utile a spiegare limiti dell'intervento del singolo condomino rispetto alla legittimazione dell'amministratore.
Codice di procedura civile
Segnalata come possibile altra azione da esplorare fuori dalla decisione (opposizione di terzo revocatoria) per tutelare interessi che non trovino protezione nell'intervento adesivo.
Codice di procedura civile
Fondamento invocato per motivi di violazione di norme di diritto; la Corte ha dichiarato inammissibili tali motivi perché non attinenti alla ratio decidendi o carenti di specificità.
Codice di procedura civile
Fondamento invocato per motivi di omesso esame di fatto decisivo; molti di questi motivi sono stati dichiarati inammissibili per effetto della doppia conforme e per mancata indicazione delle ragioni di fatto diverse richieste dall'art. 348-ter, co.5.
Codice di procedura civile
Applicata per escludere l'ammissibilità di motivi ex art. 360 n.5 in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, richiedendo alla parte di indicare le ragioni di fatto diverse che fondano le due decisioni; onere non assolto dal ricorrente.
Decreto-legge 83/2012, conv. in legge 134/2012
Richiamato per l'applicabilità dell'art. 348-ter ai giudizi di appello introdotti con le modalità indicate nel periodo normativo di riferimento.
Codice di procedura civile
Richiesto per la specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha rilevato il difetto di specificità nei motivi che contestavano l'interpretazione della delibera.
Codice civile
Richiamati come norme di ermeneutica contrattuale che la ricorrente avrebbe dovuto invocare e confrontare circostanziatamente per sostenere la violazione nella interpretazione giudiziale della delibera; omissione che ha causato l'inammissibilità del motivo.
D.P.R. 115/2002
Citato in ordine all'eventuale ulteriore contributo unificato da versare per la proposizione dell'impugnazione, individuando la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ulteriore, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione delle delibere condominiali la legittimazione passiva spetta in via principale all'amministratore: il singolo condomino può intervenire solo nelle forme previste dall'art. 105 c.p.c., tipicamente come intervento adesivo dipendente per sostenere le ragioni del condominio quando abbia un interesse proprio.
- Un intervento volontario che contrasti con l'orientamento difensivo assunto dal condominio tramite l'amministratore è generalmente inammissibile se non rientra nelle tipologie previste dall'art. 105 c.p.c.; il rimedio dell'interveniente non è di norma quello di sostituirsi al comportamento processuale dell'amministratore.
- Il conflitto di interessi del condomino non impedisce automaticamente il voto o l'impugnazione della delibera (possono trovare applicazione per analogia disposizioni come art. 2373 c.c.), ma la rilevanza di tale conflitto non modifica le regole sull'ammissibilità dell'intervento processuale.
- In presenza di doppia conforme (stessa decisione in primo e secondo grado), per proporre motivi di cassazione che deducano omissioni di fatto è necessario indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni ai sensi dell'art. 348-ter; altrimenti i motivi ex art. 360, n. 5 sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici: non è sufficiente richiamare principi generici o norme interpretative senza indicare puntualmente quale norma sarebbe stata violata e in che parte della motivazione; l'art. 366 c.p.c. richiede chiarezza e precisione.
- Se un condomino ritiene che l'amministratore o l'assemblea non abbiano adottato l'azione tutela adeguata (p.es. non hanno chiesto la revoca della delibera), va valutata l'adozione di rimedi alternativi (es. opposizione di terzo revocatoria o azioni in sede assembleare) piuttosto che un intervento processuale in contrasto con il condominio in giudizio.
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