Ordinanza n. 3008/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 24 aprile 2025 n. 75 e al decreto interministeriale 24 aprile 2025 n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno.”, nella parte in cui, all’art. 2 “(Modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77)”, prevede che “1. All’articolo 4, comma 1, e all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 le parole: “1° giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “24 aprile 2025”, in conformità all’articolo 4, comma 1- ter”, nella parte in cui subordina l’accesso ai percorsi di formazione sul sostegno organizzati da INDIRE e dalle Università al requisito che, alla data del 24 aprile 2025, fossero già decorsi i 120 giorni del procedimento di riconoscimento del titolo estero; - quale atto presupposto, del Decreto interministeriale n. 77/2025, in parte qua, nella misura in cui detta i criteri di selezione e priorità per l’accesso ai percorsi di formazione sul sostegno in modo da escludere i ricorrenti, nonostante che, nelle more dell’avvio dei percorsi, si sia perfezionato il termine dei 120 giorni dalla loro domanda di riconoscimento del titolo estero; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le linee guida e le note operative di INDIRE e del Ministero dell’Istruzione e del Merito relative all’attuazione dei percorsi ed i bandi di ammissione ai percorsi adottati dalle Università convenzionate, nella parte in cui recepiscono i requisiti e le condizioni impugnate; - nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti a partecipare ai percorsi di formazione sul sostegno, in quanto titolari di procedimenti di riconoscimento pendenti oltre i termini di legge alla data di avvio dei percorsi, indipendentemente dalla data (anteriore o posteriore al 24 aprile 2025) di maturazione dei 120 giorni; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad ammettere i ricorrenti ai percorsi medesimi, anche in via di ammissione con riserva, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi, in forma specifica e/o per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026, nonché disposizioni del decreto interministeriale n. 77/2025 e atti attuativi, nella parte in cui subordinano l'accesso ai percorsi di formazione sul sostegno alla maturazione dei 120 giorni del procedimento di riconoscimento del titolo estero entro il 24 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto ministeriale n. 26/2026 nella parte in cui ha sostituito il riferimento alla data del 1° giugno 2024 con quello alla data del 24 aprile 2025 per la verifica del decorso dei 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo estero. Sono stati impugnati anche, in parte qua, il decreto interministeriale n. 77/2025, le linee guida, le note operative e i bandi universitari attuativi, deducendo l'illegittimità del criterio temporale e il cattivo uso del potere regolatorio: secondo i ricorrenti, l'Amministrazione avrebbe potuto collegare il requisito alla data di avvio dei percorsi, senza pregiudicare le esigenze organizzative e di programmazione. È stato chiesto inoltre l'accertamento del diritto a partecipare ai percorsi, anche con ammissione con riserva, la condanna all'ammissione e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto non fondata la censura relativa al cattivo esercizio del potere regolatorio, poiché il criterio secondo cui i 120 giorni dovevano essere già decorsi alla data del 24 aprile 2025 costituisce diretta attuazione dell'art. 4, comma 1-ter, del d.l. n. 127/2025, che ha modificato l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 71/2024 sostituendo il riferimento alla data di entrata in vigore del decreto con quello al 24 aprile 2025. Secondo il giudice, il legislatore, con una disciplina primaria e straordinaria, ha stabilito che i requisiti di partecipazione dovessero essere posseduti a quella data; l'Amministrazione si è quindi limitata a definire i criteri di ammissibilità in conformità alla legge. È stata ritenuta altresì legittima la richiesta di rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero, in quanto attuativa dello stesso art. 7, comma 1, del d.l. n. 71/2024. I ricorrenti, non possedendo i requisiti legislativamente individuati, non hanno ottenuto la sospensione dell'efficacia degli atti; il TAR ha precisato che possono agire per ottenere la conclusione espressa del procedimento di riconoscimento del titolo estero. Spese rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo l'istanza.
art. 7, comma 1, d.l. 31 maggio 2024, n. 71
Prevede i requisiti per la partecipazione ai percorsi formativi sul sostegno e la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini dell'iscrizione, secondo quanto rilevato dal TAR.
art. 4, comma 1-ter, d.l. 9 settembre 2025, n. 127
Ha modificato l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 71/2024, sostituendo il riferimento alla data di entrata in vigore del decreto con la data del 24 aprile 2025; tale previsione primaria è stata ritenuta vincolante per l'Amministrazione.
decreto ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026
Attua la modifica legislativa sostituendo, nell'art. 4, comma 1, e nell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale n. 77/2025, la data del 1° giugno 2024 con quella del 24 aprile 2025.
decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025
Disciplina, in parte qua, i criteri di selezione e priorità per l'accesso ai percorsi di formazione sul sostegno.
Massime di principio
- Quando una norma primaria stabilisce che i requisiti di accesso a percorsi formativi pubblici debbano essere posseduti a una determinata data, il decreto amministrativo attuativo che recepisce tale termine non può essere censurato per avere scelto una diversa data collegata all'avvio dei percorsi, poiché l'Amministrazione è vincolata dalla disciplina legislativa.
- Il giudice amministrativo non può riconoscere in sede cautelare l'accesso a un percorso formativo quando il ricorrente non possiede i requisiti di partecipazione fissati direttamente dal legislatore.
- La richiesta di rinuncia a un procedimento pendente di riconoscimento di un titolo estero, quando prevista dalla disciplina primaria quale condizione per l'iscrizione a un percorso di specializzazione, costituisce attuazione della legge e non autonomo esercizio illegittimo del potere regolatorio.
- La mancata ammissione a un percorso formativo per difetto dei requisiti legislativi non impedisce all'interessato di agire per ottenere la conclusione espressa del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero.
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