Sentenza n. 176/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. prot. 0126113/17/DPF009 del 11.5.2017 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento per la Salute e il Welfare servizio programmazione socio sanitaria - avente ad oggetto “Delibera 129 del 30.3.2017. Osservazioni. Riscontro Vs. nota del 14.4.2017” comunicato alla ricorrente in pari data via posta elettronica certificata; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale di riscontro negativo all'istanza di rimodulazione dei posti letto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato la nota regionale con cui era stata respinta la richiesta di rimodulazione dei posti letto, volta a modificare la distribuzione tra posti per anziani non autosufficienti, posti per pazienti affetti da demenza e posti di residenza protetta. La ricorrente sosteneva di essere titolare di 54 posti letto complessivi, mentre la Regione aveva ritenuto che la dotazione fosse ormai pari a 28 posti letto, in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 117/2016 e della DGR n. 129/2017. Sono stati dedotti: violazione delle garanzie partecipative per omesso preavviso di rigetto; contraddittorietà con precedenti atti regionali, irragionevolezza, difetto di motivazione e carenza istruttoria; violazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70, per il mancato potenziamento delle strutture territoriali; violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della memoria difensiva regionale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione della ricorrente relativa alla tardività della memoria dell'Avvocatura regionale, depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73 c.p.a., disponendone lo stralcio. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un atto meramente confermativo e quindi non autonomamente impugnabile. Il Collegio ha rilevato che l'assetto dei posti letto era stato definito dal decreto del Commissario ad acta n. 117/2016 e dalla DGR n. 129/2017, atti non impugnati, mentre la nota dirigenziale contestata si era limitata a ribadire la situazione già esistente, senza nuova istruttoria, rivalutazione degli interessi o nuovo apprezzamento dei fatti. La richiesta di rimodulazione è stata qualificata, per tale profilo, come istanza di autotutela; il diniego di tale istanza non ha innovato l'assetto precedente. Inoltre, una nota dirigenziale non avrebbe potuto modificare provvedimenti adottati dal Commissario ad acta o dalla Giunta regionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
termine di trenta giorni liberi
La memoria difensiva depositata oltre il termine previsto non può essere utilizzata e deve essere stralciata dal fascicolo.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto l'omesso preavviso di rigetto, ma il giudice non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per impugnazione di atto meramente confermativo.
d.m. 2 aprile 2015, n. 70
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al mancato potenziamento delle strutture territoriali; la censura non è stata esaminata nel merito.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quinquies
La disposizione è richiamata nella ricostruzione della vicenda per indicare i posti letto contrattualizzati; non è oggetto di autonoma interpretazione decisiva.
DCA n. 117/2016
È individuato come uno degli atti che hanno definito l'assetto dei posti letto rilevante per la struttura sanitaria.
DGR Abruzzo n. 129/2017
È individuata come atto che ha confermato la dotazione assegnata e incluso la struttura tra quelle accreditate, senza introdurre una nuova previsione di posti letto.
Massime di principio
- Un atto è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando si limita a ribadire una decisione contenuta in un precedente provvedimento, senza svolgere una nuova istruttoria, senza rivalutare gli interessi coinvolti e senza compiere un nuovo apprezzamento dei fatti.
- Il diniego di un'istanza di autotutela è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, quando l'amministrazione non procede a una nuova valutazione sostanziale della situazione; diversamente, l'impugnabilità autonoma presuppone un nuovo esame degli interessi e dei fatti.
- Un atto successivo privo di contenuto innovativo non consente di riaprire i termini per impugnare i provvedimenti originari, poiché ciò eluderebbe i termini decadenziali previsti per la loro contestazione.
- Un atto dirigenziale meramente ricognitivo non può modificare l'assetto giuridico definito da precedenti provvedimenti adottati da organi diversi e competenti, quali un Commissario ad acta o la Giunta regionale.
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