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Sentenza

Sentenza n. 10147/2026 - Roma, Sezione 1B

PER L''ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del decreto n. -OMISSIS- del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023 con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell''Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023, nella parte in cui pregiudica l''utile collocamento di parte ricorrente; - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- del 31.10.2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” con la seguente motivazione: “La Commissione, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell''art. 11, comma 4, del bando di concorso”; - del verbale del 31.10.2023 n. -OMISSIS- con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri” e dell''annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell''art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d''inidoneità”. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente E PER L''ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI volte a consentire all''odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell''intero carteggio afferente le prove attitudinali dell''aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202400065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 23 aprile 2026 con cui è stata esclusa la persistenza dell'interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di inidoneità, degli atti della procedura concorsuale o della graduatoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale di merito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, il relativo verbale, gli atti istruttori e la graduatoria finale di merito, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Aveva inoltre chiesto di poter proseguire il concorso previa rivalutazione del carteggio attitudinale e svolgimento di un nuovo colloquio, nonché l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Dal testo dell'epigrafe risultano anche contestate, ove interpretate in malam partem, le norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, il relativo profilo attitudinale e l'art. 11, comma 4, del bando. Il testo della sentenza, tuttavia, non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice ne prenda atto con una pronuncia definitiva.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • Le spese di giudizio possono essere compensate quando il ricorso è definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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