Cassazione Penale, Ordinanza n. 00678/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 ottobre 2023, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per furto in concorso, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., ma mantenendo la responsabilità e la pena. Con l'unico motivo hanno denunciato violazione degli artt. 69 e 625, comma 1, n. 2 c.p., assumendo in sostanza che, una volta esclusa l'aggravante, la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la pena di primo grado o il precedente giudizio di equivalenza tra circostanze senza incorrere nel divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore attenuante in accoglimento dei motivi dell'imputato, può confermare la pena applicata in primo grado ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché la decisione sia adeguatamente motivata. Poiché ciò era avvenuto nel caso concreto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato in fatto
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto della condanna di merito
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
richiamato quale disciplina delle aggravanti del furto; in appello è stata esclusa l'aggravante di cui al n. 2
art. 69 c.p.
richiamato per la questione del bilanciamento tra circostanze e del divieto di reformatio in peius
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
la sua esclusione in appello non impedisce, se adeguatamente motivato, il mantenimento della pena già irrogata mediante conferma del giudizio di equivalenza tra circostanze
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660
Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione.
precedente di legittimità utilizzato come diritto vivente per affermare la legittimità della conferma della pena nonostante l'esclusione di un'aggravante, se sorretta da motivazione
art. 616 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è disposta nel dispositivo tipicamente ai sensi di tale norma
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la sola esclusione di una circostanza aggravante non comporta automaticamente la rideterminazione in diminuzione della pena, potendo il giudice confermare il trattamento sanzionatorio originario se ribadisce, con motivazione adeguata, il giudizio di equivalenza tra circostanze.
- Il divieto di reformatio in peius non è violato quando la decisione di appello, pur accogliendo in parte le doglianze dell'imputato, mantenga invariata la pena di primo grado sulla base di un corretto giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolva nella censura di una soluzione già conforme al diritto vivente e non evidenzi un effettivo errore di legge o una carenza motivazionale decisiva.
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