Cassazione Penale, Sentenza n. 39557/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per il reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) a carico di R.T. e R.N. Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 18/03/2024, non ha accolto la richiesta di archiviazione ma ha ordinato, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., che il P.M. formuli l'imputazione per il reato diverso di cui all'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci). Il Procuratore della Repubblica ha impugnato sostenendo che l'ordine di imputazione coatta è "abnorme" perché riguarda una fattispecie diversa da quella per la quale era stata chiesta l'archiviazione e quindi eccede i poteri del GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che, data la incompatibilità tra la fattispecie ipotizzata dal P.M. (maltrattamenti ex art. 572 c.p.) e quella per la quale il GIP ha ordinato l'imputazione (abbandono ex art. 591 c.p.), il provvedimento del GIP costituisce atto abnorme perché sostituisce l'azione penale del P.M. disponendo direttamente l'imputazione per reato diverso. È stata disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata, Ufficio GIP, per il seguito; inoltre la Corte ha ordinato, in caso di diffusione della sentenza, l'oscuramento delle generalità delle parti private ai sensi dell'art. 52 d.lg. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Fattispecie di maltrattamenti in famiglia per la quale il Pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione; la Corte ha rilevato che tale reato è caratterizzato da condotte reiterate e programmatiche, diverse dall'abbandono.
art. 591 cod. pen.
Fattispecie di abbandono di persona minore o incapace per la quale il GIP aveva ordinato l'imputazione; la Corte ha ritenuto che, essendo diversa nella condotta rispetto ai maltrattamenti, l'ordine di imputazione coatta è abnorme.
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
Norma invocata dal GIP per ordinare la formulazione dell'imputazione; la Corte ha ricordato che tale potere non autorizza il GIP a imporre l'imputazione per reati diversi quando le fattispecie e i fatti sono incompatibili con quanto richiesto dal P.M.
art. 335 cod. proc. pen.
Registro delle notizie di reato: la Corte ha richiamato che il GIP può disporre l'iscrizione ai sensi dell'art.335 per nuovi reati o soggetti individuati, rimettendo al P.M. le ulteriori indagini, invece di ordinare immediatamente l'imputazione coatta.
art. 410 bis cod. proc. pen.
Prevede limiti all'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione (normalmente solo dalla persona offesa in casi specifici); la Cassazione interviene invece quando l'ordinanza è "atto abnorme".
art. 112 Cost.
Principio costituzionale sulla distinzione tra funzioni di giudice e azione penale: la Corte ha sottolineato che il GIP non può sostituirsi al P.M. nell'esercizio dell'azione penale.
art. 24 Cost., comma 2
Richiamo al diritto di difesa come limite all'espansione dei poteri del GIP nel disporre imputazioni senza le formalità procedurali previste.
Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013
Precedente nomofilattico che qualifica come atto abnorme l'ordine di imputazione coatta per reati diversi da quelli per i quali il P.M. ha chiesto l'archiviazione o nei confronti di persone non indagate; principio applicato dalla Corte nel caso in esame.
Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005
Precedente che riconosce al GIP il potere di disporre l'iscrizione nel registro ex art.335 per nuovi reati o soggetti, ribadendo la necessità di rimandare l'attività investigativa al P.M.
Sez. 4, n. 1207 del 10/10/2018
Ulteriore applicazione del principio secondo cui l'ordine di imputazione coatta per reato diverso può costituire atto abnorme e quindi essere annullato.
Sez. 6, n. 21948 del 23/04/2024
Decisione recente che evidenzia l'incompatibilità tra maltrattamenti e abbandono e conferma la necessità di procedere tramite iscrizione ex art.335 se emergono fatti diversi.
art. 52 d.lg. n. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'oscuramento delle generalità delle parti private in ragione del titolo di reato.
Massime di principio
- Il GIP non può ordinare l'imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui il P.M. ha richiesto l'archiviazione quando le fattispecie sono incompatibili e i fatti si riferiscono a condotte differenti: tale provvedimento è atto abnorme e può essere annullato in cassazione.
- Se il GIP individua elementi relativi a nuovi reati o a nuovi soggetti non coperti dall'attività investigativa del P.M., il percorso corretto è disporre l'iscrizione nel registro ex art.335 c.p.p. e rimandare l'attività al P.M., non imporre immediatamente l'imputazione coatta.
- Il GIP può riformulare la qualificazione giuridica del medesimo fatto (diversa qualificazione dello stesso materiale fattuale) e, in tal caso, disporre l'imputazione coatta contro soggetti già iscritti e già indagati per quegli stessi fatti; la differenza fattuale rende invece illegittima la sostituzione del P.M.
- La tutela del principio costituzionale (art.112) e del diritto di difesa impone che eventuali approfondimenti investigativi su fatti o persone diversi seguano le formalità procedurali (iscrizione, indagini da parte del P.M.) prima di eventuali provvedimenti di imputazione coatta.
- In casi simili l'esito pratico comune è l'annullamento dell'ordine di imputazione coatta e la trasmissione degli atti al GIP locale per regolare il procedimento (es. iscrizione ex art.335 e nuovo impulso investigativo da parte del P.M.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39479/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39481/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2024 del 28/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →