Sentenza del 09/10/2019 n. 8476 - Comm. Trib. Prov. Catania
Rateizzazione avviso bonario - Tardivo pagamento di una rata - decadenza rateazione - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decadenza dalla rateizzazione è stata esclusa. Il pagamento tardivo di pochi giorni non è stato ritenuto equivalente al mancato pagamento. Il termine "mancato pagamento" è stato interpretato come riferito all'assenza assoluta del versamento oppure al mancato pagamento entro il termine previsto per la rata successiva. Solo in tali ipotesi può determinarsi la perdita del beneficio della rateizzazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decadenza dalla rateizzazione disposta a causa del pagamento tardivo, di pochi giorni, di una rata successiva alla prima. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 13-decies della legge n. 214/2011, modificativo dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, e in particolare se il semplice ritardo nel pagamento potesse essere equiparato al "mancato pagamento" previsto dalla norma come causa di decadenza dal beneficio.
Norme richiamate
Art. 13-decies della legge n. 214/2011
La disposizione è stata interpretata nel senso che la decadenza non consegue automaticamente a qualsiasi ritardo, ma al mancato versamento effettivo o al mancato pagamento entro il termine della rata successiva.
Art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997
La norma disciplina la rateizzazione delle somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti del controllo e le conseguenze dell'inadempimento. Il tardivo pagamento di pochi giorni di una rata successiva alla prima non è stato considerato sufficiente, di per sé, a determinare la decadenza.
Massime di principio
- Nelle rateizzazioni fiscali, il semplice ritardo di pochi giorni nel pagamento di una rata non comporta necessariamente la decadenza, se la normativa applicabile distingue il ritardo dal mancato pagamento.
- La decadenza tende a configurarsi quando il pagamento è del tutto omesso oppure non viene effettuato entro il termine previsto per la rata successiva.
- Per valutare gli effetti del ritardo occorre verificare la disciplina vigente alla data dell'inadempimento, poiché termini, soglie di tolleranza e conseguenze possono essere modificati da interventi legislativi successivi.
- La regolarizzazione tempestiva del pagamento e la conservazione della documentazione del versamento possono essere determinanti per dimostrare che si è trattato di un ritardo contenuto e non di un mancato pagamento.
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