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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34477/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina dalla domanda, proposta in origine dal professore e poi proseguita dalle eredi, volta a ottenere il corretto pagamento di emolumenti e arretrati asseritamente spettanti per l’attività svolta come componente elettivo laico del CSM, con particolare riferimento all’indennità giudiziaria e ai criteri di calcolo del trattamento economico cessato. Dopo una sentenza amministrativa passata in giudicato e una successiva fase di ottemperanza, il commissario ad acta aveva quantificato un importo molto inferiore a quello rivendicato, ritenendo di poter operare riassorbimenti e compensazioni anche alla luce di un diverso giudicato amministrativo concernente altra vicenda retributiva. Le eredi avevano quindi proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., sostenendo che la liquidazione dovesse restare ancorata al solo giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 5523/2012, come interpretato in ottemperanza dal Consiglio di Stato, e che il giudice amministrativo avesse ecceduto i limiti dell’ottemperanza, estendendo indebitamente il proprio sindacato a una sentenza diversa e considerando d’ufficio una compensazione non dedotta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per avere il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, attribuito al giudicato un contenuto precettivo diverso, facendo leva su un’altra sentenza del Consiglio di Stato concernente il riassorbimento dell’assegno ad personam; 2) eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia e radicale stravolgimento delle regole processuali e sostanziali, per avere il giudice amministrativo riconosciuto legittima l’azione dell’Università Parthenope e operato una compensazione fra poste di credito senza domanda riconvenzionale, con richiamo anche a pretesi profili di contrasto con CEDU e diritto UE. È stata inoltre chiesta la sospensione/rinvio del giudizio di cassazione in attesa della definizione di un diverso giudizio di ottemperanza relativo a un’altra sentenza del Consiglio di Stato.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio e ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del CSM, ritenendo che la sua evocazione fosse solo una litis denuntiatio. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutte le censure investivano non i limiti esterni della giurisdizione, ma errori di interpretazione del giudicato, valutazioni sul merito della corretta esecuzione dell’ottemperanza, apprezzamenti istruttori e profili di legittimità interna del giudizio amministrativo. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità ex art. 111 Cost. sui provvedimenti del giudice speciale non consente di riesaminare errori in iudicando o in procedendo, né di censurare, come eccesso di potere giurisdizionale, la pretesa violazione del diritto UE o della CEDU quando ciò si traduca in una critica al concreto esercizio del potere giurisdizionale. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta è richiamato come rimedio esperibile nella fase di ottemperanza, ma le doglianze che investono l’interpretazione del giudicato e l’attuazione concreta restano, se relative al merito interno, non sindacabili in cassazione per motivi di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato formalmente incardinato come denuncia di motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte ha escluso che le censure dedotte rientrassero nei limiti del controllo sulle questioni di giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non estendendosi agli errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 110 c.p.a.

    Viene richiamato nel ricorso quale parametro del lamentato eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte ricostruisce in senso restrittivo il perimetro del controllo sulla giurisdizione.

  • artt. 7, 112, 113 e 114 c.p.a.

    Sono evocati per denunciare l’asserito sconfinamento del giudice amministrativo nell’ottemperanza; la Corte afferma però che le questioni sollevate attengono ai limiti interni della giurisdizione.

  • artt. 24 e 103 Cost.

    Sono richiamati dalle ricorrenti a sostegno della lesione del diritto di difesa e della giurisdizione amministrativa, ma la Corte non ravvisa alcuna invasione della sfera giurisdizionale.

  • art. 6 CEDU

    La dedotta violazione del giusto processo è ritenuta non idonea, di per sé, a integrare eccesso di potere giurisdizionale censurabile in cassazione.

  • art. 14 CEDU

    La doglianza di discriminazione o stravolgimento delle regole convenzionali è considerata una censura di legittimità interna, non di giurisdizione.

  • art. 1, commi 458 e 459, L. 147/2013

    La sentenza richiama il precedente amministrativo che ne ha escluso l’applicabilità al caso concreto; la Corte di cassazione non sindaca nel merito tale interpretazione.

  • art. 202 d.P.R. 3/1957

    È evocato come base dell’assegno personale riassorbibile riconosciuto al cessare dell’incarico, nell’ambito della ricostruzione del trattamento economico del dante causa.

  • art. 3, primo comma, L. 312/1971

    È richiamato come fonte del trattamento economico originario, rispetto al quale si discute del computo dell’indennità giudiziaria e del riassorbimento.

  • art. 3, L. 27/1981

    È richiamato quale fonte dell’indennità giudiziaria di cui era stato chiesto il riconoscimento e il pagamento degli arretrati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato sono deducibili solo vizi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è consentito trasformare in motivo attinente alla giurisdizione una critica a errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo.
  • In materia di ottemperanza, la censura che investe l’interpretazione del giudicato, la ricostruzione del comportamento dell’amministrazione e la verifica della conformità dell’esecuzione al comando giudiziale attiene ai limiti interni della giurisdizione e non è sindacabile in cassazione ex art. 111 Cost.
  • Il giudice dell’ottemperanza, quando è chiamato ad attuare una sentenza amministrativa, può interpretare il giudicato e valutare gli effetti conformativi dell’adempimento, ma eventuali errori in tale operazione restano interni alla giurisdizione esercitata.
  • La dedotta violazione del diritto dell’Unione europea o della CEDU, anche se prospettata come radicale stravolgimento del processo o diniego di giustizia, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, se si traduce in una contestazione del concreto esercizio del potere decisorio.
  • Se un giudizio di ottemperanza viene impugnato per asserita considerazione di questioni estranee al giudicato o per uso di un diverso precedente, occorre distinguere tra sconfinamento nella sfera giurisdizionale altrui e semplice errore di interpretazione o applicazione del titolo esecutivo giudiziale; solo il primo è censurabile come vizio di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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