Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 325/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposta dal Questore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo di non essere autore dei fatti contestati e lamentando il difetto di motivazione in ordine alla sua pericolosità sociale. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe desunto automaticamente la pericolosità dalla mera pendenza di un procedimento penale, ancora nella fase delle indagini preliminari, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi, secondo l’addebito, in danno della ex compagna, dei figli minori e di un altro minore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che le questioni dedotte, in particolare quelle relative alla pericolosità sociale e alla rilevanza della pendenza del procedimento penale, non fossero suscettibili di una definizione mediante sommaria delibazione e richiedessero l’approfondimento della fase di merito. Tuttavia, dalla documentazione acquisita dall’Ufficio del GIP e dal Tribunale per i minorenni, nonché dalle relazioni EIAM, sono emersi elementi tali da giustificare, allo stato, la sospensione, anche in considerazione delle esigenze di tutela dei minori coinvolti. Il danno grave e irreparabile è stato individuato nel rischio di espulsione del ricorrente dal territorio nazionale nelle more del giudizio. Le parti sono state onerate di informare il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., sull’esito del procedimento penale e del procedimento pendente presso il Tribunale per i minorenni. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per onerare le parti di informare il Collegio sull’esito del procedimento penale e del procedimento pendente presso il Tribunale per i minorenni, nei termini previsti per la fase di merito.

  • artt. 572, comma 2, e 582 c.p.

    Individuano i reati oggetto del procedimento penale pendente, la cui rilevanza è stata posta dall’Amministrazione a fondamento della revoca del permesso di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento penale, soprattutto quando ancora nella fase delle indagini preliminari, non consente di per sé di desumere automaticamente la pericolosità sociale del titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il provvedimento di revoca deve contenere una motivazione effettiva e individualizzata.
  • Nella fase cautelare, quando la valutazione della pericolosità sociale richiede un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione, il giudice può sospendere gli effetti della revoca sulla base del bilanciamento tra l’interesse pubblico, la posizione del ricorrente e le esigenze di tutela dei minori coinvolti.
  • Il rischio di espulsione dal territorio nazionale nelle more del giudizio può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare degli effetti della revoca del permesso di soggiorno.
  • La decisione cautelare può essere accompagnata dall’onere per le parti di aggiornare il giudice sull’esito di procedimenti penali o minorili rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità sociale e del bilanciamento degli interessi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.